|
Legge 10 novembre 1998, n° 43
Interventi di solidarietà in favore degli emigrati lucani nei paesi dell'america latina
(B. U. della Regione Basilicata N. 65, 13 novembre 1998)
ARTICOLO 1
La Regione Basilicata, annualmente, eroga un contributo per interventi
a favore delle Federazioni dei Lucani nei Paesi dell’America Latina.
Gli interventi possono consistere in:
a) collaborazione tecnica;
b) forniture di opere, beni o servizi, anche di carattere sanitario
e per la formazione;
c) sussidi in danaro per interventi di carattere sanitario e
scolastico.
ARTICOLO 2
La Giunta Regionale, sentito il parere del Presidente della
Commissione dei Lucani all’estero, propone al Consiglio Regionale
annualmente, criteri, modalità e settori di intervento.
La Giunta Regionale eroga le risorse finanziarie disponibili alle
Federazioni di Lucani che operano nei Paesi dell’America Latina.
ARTICOLO 3
Le Federazioni dei Lucani all’Estero presentano progetti, inerenti i
settori riguardanti
la presente Legge, al Presidente della Giunta Regionale per le
assegnazioni delle
risorse finanziarie, entro il 28 febbraio di ogni anno.
ARTICOLO 4
Le Federazioni beneficiarie, realizzato il progetto finanziario, in
tutto o in parte, con fondi stanziati dalla Regione, producono
successivamente un rendiconto, relativamente alle risorse finanziarie
erogate dalla Regione Basilicata. La Regione si riserva il diritto di
controllo sulle opere finanziate con proprio contributo.
ARTICOLO 5
Norma Finanziaria
Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l’anno 1998,
la spesa di L. 300.000.000; per gli anni successivi l’entità dello
stanziamento sarà stabilita con le leggi di approvazione dei
rispettivi Bilanci.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa, di
cui al comma precedente, si provvede con le seguenti variazioni, da
apportare al bilancio 1998 in termini di competenza e di cassa:
In aumento
ˆ Cap. n. 3221 (di nuova istituzione)
“Interventi di solidarietà in
favore degli emigrati lucani
nei Paesi dell’America Latina” L. 300.000.000
In diminuzione
ˆ Cap. n. 7465 (spesa corrente)
“Fondo globale per le funzioni
normali” L. 300.000.000
ARTICOLO 6
Pubblicazione
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Basilicata.
Potenza, lì 10 novembre 1998
DINARDO
|