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 N o t i z i e
  CONGRESSO UIM: INTERVENTO DI EUGENIO MARINO RESPONSABILE "ITALIANI NEL MONDO" DEL P.D.   25/02/2010

Buongiorno a tutti. E grazie per avermi invitato a questo importante appuntamento congressuale. Invito che mi dà la possibilità di riprendere e rilanciare un dialogo tra il partito che rappresento e il mondo sindacale tutto, dei patronati e delle associazioni all'estero. Un dialogo dal quale, a mio avviso, non si può e non si deve prescindere, poiché il mondo delle associazioni, all'estero rappresenta un riferimento indispensabile tanto per le collettività quanto per i rappresentanti istituzionali e politici. In questo senso, però, sento di poter dire che le scelte politiche del nostro Governo non vanno nella direzione della valorizzazione di questo mondo. Né in quella di una riforma mirante al rilancio e all'ammodernamento dell'articolato mondo dell'associazionismo.

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  CONGRESSO UIM: INTERVENTO DI RINO GIULIANI PRESIDENTE DELLA CNE.   25/02/2010

Un saluto alle delegate ed ai delegati al Congresso della UIM a nome delle Consulta Nazionale dell'Emigrazione. La partecipazione attiva della UIM alla vita della CNE e la condivisione al suo interno di analisi e proposte di rinnovamento del mondo dell'associazionismo mi permette di evitare saluti formali di circostanza. In casa UIM mi sento particolarmente a mio agio proprio perché nasce dalla storia del mondo del lavoro, una storia che è anche la storia personale di chi, come me in primo luogo ha scelto di stare accanto alla "emigrazione al lavoro". Come noi i patronati dei lavoratori che spesso anche all'estero hanno svolto un insostituibile ruolo di supplenza dello stato. Mi ritrovo dunque, naturalmente, moltissimo nei vostri temi congressuali scelti, maturati nella consapevolezza delle difficoltà che nascono dal più generale quadro in cui, attraverso la presenza attiva, rinnovata e plurale delle associazioni, s'inscrive la nostra quotidiana azione a sostegno delle nostre comunità all'estero, a sostegno anche di donne e uomini in carne e ossa.

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  IL RAPPORTO SUGLI ITALIANI NEL MONDO 2009 DELLA FONDAZIONE MIGRANTES.   15/12/2009

Gli emigrati Italiani nel mondo sono circa 4 milioni, tanti quanti sono gli immigrati in Italia. Tra gli Italiani all'estro il 31,8% ha meno di trenta anni, e i minnori incidono per 16,4%. A loro volta gli anziani con più di 65 anni sono il 18,3%. I flussi in uscita hanno coinvolto tutte le regioni italiane. La sardegna coinvolta per ultima dai flussi ha visto emigrare più di un terzo della sua popolazione. Tra i 4 milioni di emigrati italiani all'estero che hanno conservato la cittadinanza italiana, almeno 1,5 milioni hanno la doppia cittadinanza.

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Leggi Regionali Emigrazione Immigrazione - Provincia autonoma di Bolzano

 


Legge provinciale 5 novembre 2001, n.13

Interventi a favore degli altoatesini all'estero

Articolo 1
Finalità


1. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce la rilevanza e il ruolo degli altoatesini all'estero e il loro contributo nella cura delle relazioni tra le diverse culture e nella promozione della Provincia autonoma di Bolzano all'estero; a tal fine consolida i rapporti con gli altoatesini all'estero e con i loro discendenti ed in particolare sostiene:
a) iniziative ed attività culturali e sociali per la diffusione della cultura e identità originaria al fine di mantenere e rinsaldare i rapporti con la cultura e la terra d'origine;
b) interventi volti a favorire tra gli emigrati la diffusione di informazioni sulla realtà e sullo sviluppo della provincia di Bolzano;
c) iniziative volte a consolidare anche in provincia di Bolzano la conoscenza e la memoria storica sulle vicende dell'emigrazione dalla provincia;
d) interventi di consulenza, di tutela e di assistenza nei confronti degli emigrati;
e) iniziative dirette a incrementare e a valorizzare la formazione e la qualificazione professionale degli emigrati altoatesini e la promozione del loro inserimento nella realtà socioeconomica;
f) interventi diretti a sostenere l'attività delle associazioni, organizzazioni ed altre istituzioni aventi sede in provincia di Bolzano o all'estero che operino a favore dei soggetti di cui all'articolo 2;
g) iniziative per favorire il rientro degli emigrati altoatesini e dei loro familiari che intendono tornare per stabilirsi in provincia di Bolzano.

Articolo 2
Beneficiari


1. Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge:
a) i cittadini residenti all'estero, nati in provincia di Bolzano, che hanno avuto per almeno quattro anni la residenza in provincia di Bolzano e che dimostrano di aver dimorato per motivi di lavoro per almeno tre anni all'estero, ove un periodo di tempo superiore a sei mesi viene calcolato comunque come anno intero; il rientro in provincia non deve essere avvenuto da più di due anni;
b) i familiari delle persone di cui alla lettera a) ovvero il coniuge e i discendenti, purché residenti all'estero;
c) le organizzazioni e le istituzioni aventi sede in provincia di Bolzano e all'estero, fondate e dirette da emigrati altoatesini, che operano esclusivamente o prevalentemente a favore degli emigrati;
d) in quanto compatibile, i lavoratori frontalieri aventi la residenza in provincia di Bolzano ed il posto di lavoro all'estero.
2. Ai fini dell'assolvimento di oneri od obblighi e dell'accesso a benefici disposti da leggi provinciali, la posizione del cittadino emigrato altoatesino ed iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) in un comune della provincia è parificata a quella del cittadino iscritto all'anagrafe di un comune della provincia.
3. All'occorrenza i requisiti di cui al comma 1 devono essere comprovati tramite autocertificazione oppure sulla base di documenti emessi da autorità nazionali o estere.

Articolo 3
Agevolazioni


1. Alle organizzazioni e istituzioni che operano a favore degli emigrati altoatesini, delle loro famiglie, dei discendenti e dei lavoratori frontalieri possono essere concessi contributi per porre in essere iniziative e provvedimenti sul territorio nazionale ed all'estero diretti a favorire e rafforzare i rapporti degli altoatesini all'estero con la terra d'origine nonché la reciproca relazione e collaborazione e a mantenere le tradizioni e il legame culturale con la provincia di Bolzano. A tal fine possono essere concessi contributi per le attività delle organizzazioni e istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), per l'organizzazione e la partecipazione a corsi, seminari, soggiorni studio sul territorio nazionale e nel paese d'immigrazione, nonché per tutte le iniziative e misure idonee a rafforzare il legame con la terra d'origine, tra cui anche gemellaggi tra scuole, associazioni od istituzioni della provincia di Bolzano e le organizzazioni ed istituzioni di altoatesini all'estero.
2. La Provincia può, direttamente o anche mediante organizzazioni e istituzioni idonee, far pervenire agli emigrati o alle loro organizzazioni, informazioni sugli avvenimenti e sulla situazione economica, sociale, culturale e sociopolitica in provincia di Bolzano.
3. Nell'ambito dei programmi di formazione e aggiornamento della Provincia autonoma di Bolzano possono essere adottati a favore delle persone che ritornano in provincia provvedimenti per la formazione e l'aggiornamento, nonché per il reinserimento nel mercato del lavoro.
4. L'apprendimento delle lingue provinciali - tedesco, italiano e ladino - viene incentivato tramite corsi di lingua offerti dalla Provincia stessa o da organizzazioni ed istituzioni da essa incaricate. Su domanda motivata può essere rimborsato fino al 50 per cento della spesa sostenuta per la partecipazione a corsi di lingua sul territorio nazionale o all'estero, qualora gli emigrati altoatesini non abbiano la possibilità di frequentare i corsi in provincia di Bolzano, purché si tratti di corsi di una delle tre lingue provinciali oppure di quella del paese d'immigrazione.
5. La Provincia può, tramite organizzazioni ed istituzioni idonee, prestare consulenza ed assistenza agli emigrati e ai lavoratori frontalieri sulle loro posizioni e sui loro obblighi previdenziali.
6. Le persone di cui all'articolo 2 hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per le masserizie, i macchinari e gli strumenti di lavoro indispensabili per l'attività professionale. Tali spese sono rimborsate anche per i familiari ed i parenti, purché facciano parte del nucleo familiare. Su richiesta motivata di uffici consolari italiani può essere disposta l'anticipazione di tali spese. Si prescinde dal requisito della permanenza almeno triennale all'estero, qualora gli emigrati altoatesini rientrino definitivamente in provincia di Bolzano a causa di malattia professionale, di inabilità al lavoro o qualora versino in particolari condizioni di bisogno.
7. Le spese di traslazione delle salme di persone di cui all'articolo 2, comma 1, decedute all'estero, vengono rimborsate parzialmente.

Articolo 4
Registro delle organizzazioni ed istituzioni a favore degli emigrati

1. Presso la Ripartizione provinciale Presidenza é istituito un registro delle organizzazioni ed istituzioni a favore degli emigrati, nel quale sono iscritte le organizzazioni e istituzioni senza scopo di lucro, con ordinamento democratico, che hanno sede in provincia di Bolzano oppure all'estero e la cui attività é rivolta esclusivamente o prevalentemente alla realizzazione delle finalità della presente legge.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 avviene su richiesta delle organizzazioni ed istituzioni e dietro presentazione di una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, di una lista dei soci e di un programma di attività.
3. Lo scioglimento delle organizzazioni ed istituzioni va comunicato immediatamente all'ufficio competente, che provvede alla relativa cancellazione dal registro.

Articolo 5
Procedimento


1. I contributi sono concessi dalla Giunta provinciale. Il rimborso delle spese per i provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 4, 6 e 7 viene disposto dal Direttore della Ripartizione provinciale Presidenza.
2. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge con delibera da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. L'ufficio provinciale competente effettua ogni anno controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il sei per cento delle agevolazioni concesse.
4. Nel caso in cui vengano riscontrate delle irregolarità nell'utilizzo dei fondi, l'agevolazione concessa viene revocata ed interamente recuperata, maggiorata degli interessi legali. Eventualmente si procede alla riscossione coattiva.
5. Per le agevolazioni di cui all'articolo 3 commi 1 e 5 può essere erogato un anticipo del 50% dell'importo concesso.
6. Ove la rendicontazione delle spese non avvenga nella moneta dell'Unione Europea, la liquidazione é effettuata in base al cambio ufficiale ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 6
Convenzioni


1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge la Giunta provinciale può altresì stipulare apposite convenzioni secondo quanto previsto dalla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Articolo 7
Abrogazione


1. La legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, e successive modifiche, é abrogata.

Articolo 8
Disposizione finanziaria


1. La spesa per l'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge trova copertura nella cessazione degli oneri per l'attuazione della legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30, abrogata dall'articolo 7 della presente legge. Per i relativi interventi di spesa a carico dell'esercizio in corso sono utilizzati gli stanziamenti ancora disponibili sui capitoli 53020, 53021 e 53022 del bilancio 2001.
2. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.