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LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 11-06-1993
REGIONE LIGURIA
Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l' emigrazione.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 13 del 30 giugno 1993
Il Consiglio regionale ha approvato. La Corte
costituzionale si è pronunciata con sentenza
n. 251 del 24/ 27 maggio 1993.
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Liguria, nell' ambito delle sue attribuzioni ed in applicazione degli articoli 3, 4, 8 e 68 del proprio Statuto, nel quadro di una politica di programmazione, promuove le necessarie iniziative e gli interventi per la piena integrazione sociale dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.
2. Nell' ambito delle proprie competenze ed in armonia con gli organi dello Stato, ai sensi dell' articolo 4 del dPR 24 luglio 1977 n. 616, promuove altresì iniziative volte a rinsaldare i rapporti con i lavoratori liguri emigrati e le loro comunità e ad assicurare la conservazione e lo sviluppo dell' identità culturale della regione.
3. La Regione Liguria, nel perseguire i fini della presente legge, si avvale della Consulta regionale dell' emigrazione, istituita presso la Giunta regionale ai sensi dell' articolo 4, ed opera in collaborazione con gli organi competenti dello Stato.
4. Per quanto riguarda l' applicazione della presente legge, i frontalieri sono considerati a tutti gli effetti lavoratori migranti che lavorano all' estero.
ARTICOLO 2
Interventi regionali
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all' articolo 1 la Regione interviene in particolare per:
a) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi dell' emigrazione e dei movimenti migratori, ivi compresi quelli riguardanti i frontalieri e gli stagionali;
b) promuove l' istituzione ed il potenziamento nell' ambito del territorio regionale, di servizi sociali a favore dei frontalieri per le zone dove il fenomeno assume caratteristiche di particolare rilevanza;
c) favorire il completo e rapido reinserimento sociale e lavorativo degli emigrati liguri per la nascita o residenza posseduta al momento dell' emigrazione, dei loro coniugi e dei discendenti degli emigrati stessi che rientrano dall' estero per risiedere in Liguria;
d) erogare, tramite il comune di residenza, contributi in prima sistemazione o di accoglimento ai soggetti di cui alla lettera c);
e) assegnare contributi a sostegno delle associazioni ed organizzazioni più rappresentative costituitesi sia in Italia che all'estero per lo svolgimento di attività a favore degli emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie. Le associazioni costituitesi all' estero devono presentare apposita certificazione rilasciata dalle competenti autorità consolari e la dichiarazione, vistata dal consolato territorialmente competente, di non beneficiare di altri contributi dello Stato italiano per le stesse finalità per le quali viene assegnato il contributo regionale;
f) provvedere all' acquisto e/ o alla produzione di pubblicazioni e materiale informativo di carattere sociale, lavorativo, turistico e culturale da diffondere presso le comunità italiane all' estero che ne facciano richiesta;
g) partecipare, anche in collaborazione con altre Regioni, ad iniziative inerenti la materia di cui alla presente legge in Italia e all' estero, d' intesa con il Governo ai sensi dell' articolo 4 del dPR 24 luglio 1977, n. 616;
h) contribuire alla realizzazione all' estero di iniziative rientranti nelle finalità di cui al secondo comma dell' articolo 1;
i) organizzare nel territorio regionale soggiorni e viaggi di studio a favore dei soggetti di cui alla lettera c) anche in collaborazione con altre Regioni e/ o enti locali.
ARTICOLO 3
Programma annuale degli interventi
1. La Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale dell' emigrazione, propone, per la sua approvazione al Consiglio regionale, il programma annuale contenente le modalità e i criteri per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 2.
2. Per l' attuazione delle lettere b), c) e d) dell'articolo 2 la Regione si avvale dei Comuni i quali presentano apposite richieste alla Regione stessa.
3. Nel programma annuale sono anche previste le modalità per la gestione dei fondi da trasferire ai comuni per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) dell' articolo 2 dei contributi da assegnarsi alle associazioni ed organizzazioni di cui alla lettera e) dello stesso articolo. Tali associazioni e organizzazioni inviano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno apposita domanda corredata di una relazione che specifichi gli interventi da realizzarsi, col contributo regionale e del preventivo di spesa.
4. I comuni interessati sono tenuti a trasmettere alla Regione idonea documentazione, attestante l' erogazione dei fondi in conformità alle richieste avanzate, entro sei mesi dalla liquidazione degli stessi. In caso di inadempienza, la Regione provvede al recupero delle somme trasferite.
ARTICOLO 4
Consulta regionale dell' emigrazione
1. La Consulta regionale dell' emigrazione è composta da:
a) l' assessore regionale al lavoro, o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
c) un rappresentante per ciascuna delle categorie regionale degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori;
d) un rappresentante regionale dell' Associazione nazionale comuni italiani;
e) un rappresentante delle comunità montane;
f) un rappresentante dell' Unione regionale province liguri;
g) dodici rappresentanti, dei quali sei residenti all' estero, delle associazioni ed organizzazioni nazionali più rappresentative operanti in Italia e all' estero a favore degli emigrati e dei frontalieri;
h) quattro rappresentanti degli istituti di patronato ed assistenza sociale a carattere nazionale che assistono gli emigrati ed i frontalieri;
i) un rappresentante dell' Unione delle camere di commercio della Liguria;
l) un rappresentante dell' ufficio regionale del lavoro;
m) quattro esperti, di cui tre designati dal Consiglio regionale con le modalità di cui all' articolo 5 e uno designato dalla Giunta regionale;
n) quattro rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni di lavoratori liguri emigrati, costituitesi all' esteri, che operano a favore degli emigrati stessi e delle loro famiglie mediante programmi annuali di attività segnalati alle autorità consolari, scelte fra le associazioni più rappresentative in base al numero degli emigrati liguri iscritti e che ne abbiano fatto richiesta di partecipare alla Consulta.
2. In mancanza delle designazioni dei membri previsti dalla lettera b) alla lettera m), che dovranno pervenire entro quarantacinque giorni dalla data della notifica, provvede con deliberazione motivata, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui alla legge regionale 30 marzo 1976 n. 10, come integrata dalla legge regionale 29 agosto 1988 n. 47.
3. Le funzioni di vice presidente sono svolte dal membro più anziano di età .
4. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario.
5. I componenti della Consulta restano in carica sino alle fine della legislatura regionale e, comunque, decadono con il venir meno del mandato di rappresentanza tra gli stesso e gli organismi che li hanno designati o in caso di scioglimento dell' organismo stesso.
6. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri della Consulta in carica.
7. La Consulta assume le determinazioni di competenza di cui all' articolo 6 con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di enti, amministrazioni ed organizzazioni interessate agli argomenti in esame. Il Presidente ha altresì la facoltà di chiamare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, dipendenti regionali dei settori interessati agli argomenti posti in esame.
9. La Consulta è convocata, di norma, una volta all' anno.
10. Ai componenti della Consulta compete il rimborso spese previste dalla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1.
11. Per quanto non disciplinato dal presente articolo per il funzionamento della Consulta può provvedersi, su iniziativa della stessa, alla adozione di apposito regolamento.
ARTICOLO 5
Costituzione della Consulta
1. La Consulta regionale dell' emigrazione e il suo segretario sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale all' inizio di ogni legislatura regionale entro centottanta giorni dall' insediamento della Giunta.
2. Il Consiglio regionale provvede alla designazione dei componenti di cui alla lettera c) dell' articolo 4 scegliendo il rappresentante di ciascuna categoria fra quelli indicati dalle relative associazioni riconosciute a livello nazionale; provvede, inoltre, alla designazione dei componenti di cui alla lettera e) scegliendolo fra i nominativi indicati dalle Comunità montane e, con voto limitato a due, alla designazione degli esperti di cui alla lettera m).
3. La Consulta è integrata con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale col pervenire delle designazioni mancanti.
ARTICOLO 6
Compiti della Consulta
1. La Consulta regionale dell' emigrazione ha i seguenti compiti:
a) cura, d' intesa con la Giunta regionale, l' effettuazione degli studi e delle ricerche di cui alla lettera a) dell' articolo 2;
b) al fine di favorire una politica regionale per il pieno inserimento dei lavoratori migranti, formula proposte ed esprime pareri sulla promozione di forme di collaborazione con gli organi dello Stato e con le altre Regioni;
c) esprime pareri alla Giunta regionale sulla proposta di programmi di cui all' articolo 3 e formula proposte nella prospettiva del superamento degli squilibri economici e sociali della Regione;
d) segnala al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, l' opportunità di proporre ed adottare provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti civili e politici degli emigrati e delle loro famiglie;
e) promuovere la convocazione di conferenze regionali e la partecipazione a quelle nazionali sui problemi dell' emigrazione;
f) formula proposte per la designazione di rappresentanti degli emigrati negli enti e organismi liguri che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione;
g) presenta, ogni anno, una relazione sulle attività di competenza;
h) formula proposte sul potenziamento dei servizi sociali in quelle zone nelle quali è più rilevante l' apporto costituito dai lavoratori provenienti da altre località e dalle loro famiglie, con particolare riguardo a servizi per l' infanzia come asili nido, scuole materne, scuole dell' obbligo a tempo pieno con pre e post scuola, refezione scolastica, scuola bus, servizi sanitari, trasporti pubblici, edilizia popolare;
i) esprime pareri su ogni altro argomento concernente la materia di cui alla presente legge sottoposto all' esame della stessa da parte della Giunta regionale.
ARTICOLO 7
Comitato della Consulta
1. Per l' esercizio delle attribuzioni di cui all' articolo 6, la Consulta può avvalersi di un comitato composto da sette membri eletti nel suo seno e dal Presidente della Consulta che ne fa parte di diritto e lo presiede.
2. Le funzioni di vice presidente sono svolte dal membro più anziano di età .
3. Le funzioni di segretari sono svolte dal segretario della Consulta.
ARTICOLO 8
Abrogazione
1. La legge regionale 15 novembre 1978 n. 59 recante " Interventi in materia di emigrazione.
Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell' immigrazione" è abrogata.
ARTICOLO 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
a) soppressione del capitolo 4600 " Interventi a tutela degli emigrati, degli immigrati e dei frontalieri";
OMISSIS
3. Agli oneri per gli esercizi successivi a partire dal 1993 si provvede con legge di bilancio.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
OMISSIS
b) istituzione dei capitoli;
OMISSIS
3. Agli oneri per gli esercizi successivi a partire dal 1993 si provvede con legge di bilancio.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
OMISSIS
b) istituzione dei capitoli;
- 4601 " Contributi ai comuni, associazioni ed organizzazioni a favore degli emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie", per gli interventi di cui all' articolo 2, lettere d) ed e);
OMISSIS
3. Agli oneri per gli esercizi successivi a partire dal 1993 si provvede con legge di bilancio.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
OMISSIS
b) istituzione dei capitoli;
OMISSIS
- 4602 " Spesa a favore degli emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie", per gli interventi di cui all' articolo 2, lettere f), g), h), ed i);
OMISSIS
3. Agli oneri per gli esercizi successivi a partire dal 1993 si provvede con legge di bilancio.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
OMISSIS
c) per gli interventi di cui all' articolo 2, lettera a) si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0613 " Spese per consulenze, studi, ricerche, analisi ed indagini in campo migratorio" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
OMISSIS
3. Agli oneri per gli esercizi successivi a partire dal 1993 si provvede con legge di bilancio.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
OMISSIS
2. Agli oneri di cui all' articolo 4 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0495 " Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitato ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi a partire dal 1993 si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi a partire dal 1993 si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 10
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 11 giugno 1993
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