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 N o t i z i e
  GIOVANNI MAROCCO È IL NUOVO SEGRETARIO ESECUTIVO DEL CGIE.   23/10/2009

È Giovanni Marocco il nuovo segretario esecutivo del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. Marocco si è insediato alla Farnesina il 20 ottobre in sostituzione di Piero Porcarelli, che ha ufficialmente preso posto a capo dell'Ambasciata di Assuncion in Paraguay, la stessa da cui proveniva proprio il nuovo segretario del Cgie. Nato nel 1949 a Torino, dove si è laureato in scienze politiche, prima, ed il lettere, poi, Marocco entra in carriera diplomatica ne 1978.

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  RINO GIULIANI CHIEDE CHE LA CNE PARTECIPI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA PROSSIMA CONFERENZA STATO REGIONI CGIE.   25/09/2009

Il Presidente della CNE Rino Giuliani in vista della prossima Conferenza Stato Regioni CGIE che si svolgerà in concomitanza con l'Assemblea Generale del CGIE, ha inviato in data 21 settembre una lettera al Segretario Generale del CGIE, uno dei promotori della riunione, per richiedere la partecipazione della CNE al Comitato organizzatore della Conferenza stessa. Di seguito il testo della lettera.

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  LA CNE E' ACCANTO ALLE FAMIGLIE DEI GIOVANI UCCISI IN AFGANISTAN.   18/09/2009

L'Ufficio di Presidenza della Consulta Nazionale dell'Emigrazione è accanto alle famiglie dei giovani soldati italiani uccisi in Afganistan. La grande comunità nazionale degli italiani all'estero nella quale le nostre associazioni operano e vivono, si associa al grande dolore di tutti gli italiani per la morte dei nostri giovani caduti mentre operavano contro il terrorismo. Alcuni di quei giovani il cui reparto militare risiede in Siena, avevano partecipato in Libano alle attività di interposizione fra forze armate all'epoca contrapposte, impegnandosi, d'intesa con le autorità locali, nell'insegnamento della lingua italiana in molti villaggi nei quali erano presenti e senza che mai fosse stato sparato un colpo.

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Leggi Regionali Emigrazione Immigrazione - Marche

 

Legge regionale 4 ottobre 2004, n.19
Modifiche alle Legge regionale 30/ giugno 1997, n.39

Legge regionale 4 ottobre 2004, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 recante interventi a favore dei marchigiani all'estero.

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche all'articolo 3)

1. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero) le parole: "della Consulta" sono sostituite dalle seguenti: "del Consiglio".

Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - Consiglio dei marchigiani all'estero.
1. Il Consiglio dei marchigiani all'estero è organismo di rappresentanza delle comunità dei marchigiani emigrati nel mondo, composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato;
b) i rappresentanti delle associazioni degli emigrati marchigiani con sede all'estero, così suddivisi:
1) Argentina: sei;
2) Uruguay: due;
3) Brasile: due;
4) Venezuela: due;
5) Cile: uno;
6) USA: uno;
7) Canada: due;
8) Western Australia (Perth): uno;
9) South Australia (Adelaide): uno;
10) New South Walles Australia (Sidney): tre;
11) Confederazione elvetica: tre;
12) Francia: due;
13) Belgio: due;
14) Germania: due;
15) Lussemburgo: due;
16) ogni altro Stato estero in cui sono costituite associazioni di emigrati marchigiani: due;
c) i rappresentanti dei giovani discendenti di origine marchigiana, in numero di due per l'Argentina e di uno per ogni altro Stato o area indicati alla lettera b);
d) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni regionali delle associazioni nazionali dell'emigrazione rappresentate nel Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), effettivamente operanti nelle Marche;
e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
f) due rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro;
g) due rappresentanti degli istituti di patronato ed assistenza sociale, operanti nelle Marche e riconosciuti ai sensi della legislazione vigente;
h) un rappresentante dei Comuni nominato dalla delegazione ANCI delle Marche;
i) un rappresentante delle Province nominato dall'UPI delle Marche;
j) un rappresentante delle Università degli studi delle Marche, nominato dalla Conferenza dei Rettori;
k) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominato dall'Unione delle Camere di commercio delle Marche;
l) tre consiglieri regionali, designati dal Consiglio regionale.
2. Nel Consiglio e pertanto nelle designazioni dei membri effettivi e supplenti si dovrà tenere conto di una equilibrata rappresentanza di uomini e donne.
3. Il Consiglio è nominato dal Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino all'insediamento del nuovo organismo.
4. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), è disposta sulla base delle indicazioni pervenute dall'assemblea dei presidenti delle associazioni e federazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 12 con sede all'estero. Nella richiesta di designazione, il Presidente della Giunta regionale indica il nominativo del coordinatore dell'assemblea incaricato di redigere apposito verbale ed elenca le associazioni titolate ad esprimere il presidente-elettore. Qualora in uno degli Stati o aree indicate alla lettera b) risulti una sola associazione o federazione iscritta all'albo, le indicazioni saranno espresse dall'organo statutariamente competente. Per l'Argentina le indicazioni sono effettuate nella misura di tre dei componenti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e di uno per i componenti di cui al comma 1, lettera c), rispettivamente dalle Federazioni FEDEMARCHE e FEMACEL.
5. Le designazioni dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere e), f) e g ), sono effettuate dal Comitato economico e sociale previsto dall'articolo 13 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.
6. Per ognuno dei componenti effettivi è designato un componente supplente.
7. I componenti di cui al comma 1, lettera c), non debbono avere un'età superiore a trentacinque anni al momento della designazione.
8. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della l.r. 5 agosto 1996, n. 34.

Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 - Compiti del Consiglio dei marchigiani all'estero.
1. Il Consiglio di cui all'articolo 4 esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti della Giunta regionale in relazione a tutte le attività inerenti il conseguimento delle finalità della presente legge.
2. In particolare il Consiglio:
a) esprime i pareri di cui all'articolo 3;
b) esprime pareri e proposte sugli atti regionali che possono contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli emigrati e dei loro discendenti, con particolare riguardo all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro;
c) promuove un'adeguata informazione tra gli emigrati sui problemi e sugli aspetti della vita regionale;
d) promuove, in accordo con le organizzazioni economiche e sociali in particolare operanti a favore degli emigrati, iniziative rivolte a favorire il rientro e l'avvio di nuove attività economiche.".

Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - Funzionamento del Consiglio dei marchigiani all'estero.
1. Il Consiglio di cui all'articolo 4 disciplina il suo funzionamento con apposito regolamento.
2. Nella prima seduta, il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e gli altri sei componenti del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7.
3. Il vicepresidente è scelto tra i componenti il Consiglio provenienti dall'estero.
4. Il Consiglio esercita le proprie funzioni attraverso:
a) riunioni plenarie, che si svolgono almeno una volta l'anno per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 3 e comunque in occasione della Conferenza di cui all'articolo 8;
b) Conferenze continentali, da svolgere almeno ogni due anni con le modalità definite nel piano di cui all'articolo 3, comma 4.
5. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori rappresentanti di amministrazioni, enti ed organizzazioni interessati agli argomenti in esame. E' comunque invitato a partecipare alle riunioni il presidente della Consulta associazioni di marchigiani fuori regione o persona da questi delegata.
6. Le funzioni di segreteria del Consiglio e del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7 sono svolte dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di rapporti con le comunità marchigiane all'estero.
7. La partecipazione ai lavori del Consiglio, del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7 e delle Conferenze continentali è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.".

Art. 5
(Modifiche all'articolo 7)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:
"1. Il Comitato esecutivo del Consiglio di cui all'articolo 4 è composto dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio medesimo, nonchè dagli altri sei membri eletti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.".
2. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 39/1997 le parole: "della Consulta" sono sostituite dalle seguenti: "del Consiglio".
3. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 39/1997 le parole: "con la Consulta" sono sostituite dalle seguenti: "con il Consiglio".
4. I commi 2 e 5 dell'articolo 7 della l.r. 39/1997 sono abrogati.

Art. 6
(Modifiche all'articolo 10)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 39/1997 è sostituita dalla seguente:
"a) oltre all'organizzazione della Conferenza di cui all'articolo 8, nella realizzazione nei Paesi di emigrazione, anche d'intesa con il Governo e con gli Istituti italiani di cultura all'estero, di conferenze e altre iniziative, a favore della collettività di origine marchigiana e dei giovani discendenti dei marchigiani emigrati, volte a far conoscere la lingua italiana, nonchè la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale delle Marche;".
2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 39/1997 le parole: "della Consulta" sono sostituite dalle seguenti: "del Consiglio".

Art. 7
(Modifiche all'articolo 12)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:
"3. Sono iscritte all'albo di cui al comma 2 le associazioni estere che:
a) associano almeno cinquanta componenti nati o discendenti di nati o residenti, al momento dell'emigrazione, in un comune delle Marche;
b) hanno uno statuto improntato a principi democratici e che prevede la pubblicità delle proprie deliberazioni;
c) svolgono la propria attività effettivamente e continuativamente da almeno un anno;
d) non operano, a meno di una motivata deroga concessa dalla Regione, in un contesto territoriale municipale o sub statale dove è già costi-tuita un'altra associazione iscritta all'albo o dove è presente un'entità locale di federazione già iscritta.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 39/1997 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Le associazioni componenti di una federazione sono iscritte d'ufficio, sulla base di una dichiarazione di appartenenza alla federazione medesima resa, nelle forme di legge, dal presidente.
3 ter. Sono altresì iscritte all'albo le organizzazioni regionali, effettivamente operanti, delle associazioni nazionali dell'emigrazione rappresentate nel CGIE. L'iscrizione all'albo di federazioni eventualmente costituite tra queste organizzazioni produce l'automatica cancellazione delle singole aderenti.".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 39/1997 sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. L'iscrizione all'albo è requisito indispensabile per partecipare alla nomina dei componenti del Consiglio di cui all'articolo 4, alle Conferenze continentali in cui esso si articola, nonchè alla Conferenza regionale di cui all'articolo 8. L'iscrizione non comporta alcun obbligo di sostegno finanziario da parte della Regione. Non possono ricevere finanziamenti diretti le associazioni che siano anche componenti di federazioni.
4 ter. La Regione incoraggia lo sviluppo di federazioni tra le associazioni dei marchigiani e loro discendenti, accordando alle federazioni priorità nel finanziamento delle attività ricomprese nel piano annuale di cui all'articolo 3, comma 4.".

Art. 8
(Norme transitorie)

1. La Consulta regionale per l'emigrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare fino alla scadenza della legislatura regionale in corso.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di rapporti con le comunità marchigiane all'estero provvede alla revisione straordinaria dell'albo, verificando in capo agli iscritti la sussistenza delle condizioni indicate all'articolo 12 della l.r. 39/1997, come modificato dall'articolo 7 della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 4 ottobre 2004

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, VIENE, ALTRESI', PUBBLICATO, A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1997, N. 39 COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA.

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 245 del 27 aprile 2004;
* Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 19 luglio 2004;
* Parere espresso dalla II Commissione consiliare in data 16 settembre 2004;
* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 settembre 2004, n. 202.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO TURISMO, ATTIVITA' RICETTIVE, SPORT E RAPPORTI CON LE COMUNITA' MARCHIGIANE ALL'ESTERO.

Testo della legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 "Interventi a favore dei marchigiani all'estero" coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale sopra pubblicata.

Avvertenza:
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. n. 17/2003 la pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi riprodotti.

Art. 1
(Finalità )

1. La Regione, in attuazione dei principi del proprio Statuto ed in armonia con le iniziative dello Stato e con quelle di carattere comunitario, concorre a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale, i cittadini marchigiani che per motivi di lavoro si siano trasferiti all'estero.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con gli organi dello Stato, coordinandosi con eventuali iniziative di altre Regioni, adotta i necessari provvedimenti per:
a) promuovere iniziative a favore degli emigrati, delle loro famiglie e discendenti, volte a conservare l'identità della terra d'origine e rinsaldare i rapporti culturali con le Marche;
b) promuovere la diffusione della conoscenza della regione nelle sue espressioni culturali, artistiche, naturalistico-paesaggistiche e sociali e lo sviluppo di rapporti economici, valorizzando la presenza della collettività marchigiana all'estero;
c) agevolare l'inserimento degli emigrati nel tessuto sociale ed economico della regione.
3. Per i medesimi fini di cui al comma 1 la Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni riconosciute dei marchigiani emigrati per l'attuazione dei programmi di attività all'estero in materia di turismo, cultura e di iniziative per la valorizzazione dei prodotti tipici marchigiani.

Art. 2
(Destinatari)

1. I beneficiari previsti dalla presente legge sono destinati agli emigrati marchigiani per origine o residenza, alle loro famiglie e discendenti che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro non inferiore a tre anni ed ai cittadini rimpatriati nelle Marche da non più di tre anni. La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazione dell'interessato, sottoscritta in conformità alle leggi vigenti.
2. Qualora gli emigrati rientrino a causa di infortunio, malattia professionale gravemente invalidante o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da determinare pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei paesi di immigrazione, si prescinde dal requisito della permanenza di tre anni all'estero.

Art. 3
(Programmazione regionale)

1. La Regione adotta, ogni triennio, il programma degli interventi a favore degli emigrati, il quale contiene anche i criteri e le modalità per la loro attuazione.
2. Il programma individua:
a) gli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione;
b) gli interventi da realizzarsi direttamente dai Comuni e le modalità , per la gestione dei fondi da trasferire ai medesimi, per le finalità di cui all'articolo 11;
c) l'ammontare dei fondi da destinare ad ogni singolo intervento;
d) le eventuali sovvenzioni a favore delle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 12.
3. Il programma, previo parere del Consiglio di cui all'articolo 4, è predisposto dalla Giunta regionale e presentato, entro il 31 ottobre precedente il triennio, al Consiglio regionale che lo approva entro il 31 dicembre successivo.
4. Il programma è attuato mediante il piano annuale, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, previo parere del Consiglio di cui all'articolo 4 e sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 4
(Consiglio dei marchigiani all'estero)

1. Il Consiglio dei marchigiani all'estero è organismo di rappresentanza delle comunità dei marchigiani emigrati nel mondo, composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato;
b) i rappresentanti delle associazioni degli emigrati marchigiani con sede all'estero, così suddivisi:
1) Argentina: sei;
2) Uruguay: due;
3) Brasile: due;
4) Venezuela: due;
5) Cile: uno;
6) USA: uno;
7) Canada: due;
8) Western Australia (Perth): uno;
9) South Australia (Adelaide): uno;
10) New South Walles Australia (Sidney): tre;
11) Confederazione elvetica: tre;
12) Francia: due;
13) Belgio: due;
14) Germania: due;
15) Lussemburgo: due;
16) ogni altro Stato estero in cui sono costituite associazioni di emigrati marchigiani: due;
c) i rappresentanti dei giovani discendenti di origine marchigiana, in numero di due per l'Argentina e di uno per ogni altro Stato o area indicati alla lettera b);
d) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni regionali delle associazioni nazionali dell'emigrazione rappresentate nel Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), effettivamente operanti nelle Marche;
e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
f) due rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro;
g) due rappresentanti degli istituti di patronato ed assistenza sociale, operanti nelle Marche e riconosciuti ai sensi della legislazione vigente;
h) un rappresentante dei Comuni nominato dalla delegazione ANCI delle Marche;
i) un rappresentante delle Province nominato dall'UPI delle Marche;
j) un rappresentante delle Università degli studi delle Marche, nominato dalla Conferenza dei Rettori;
k) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominato dall'Unione delle Camere di commercio delle Marche;
l) tre consiglieri regionali, designati dal Consiglio regionale.
2. Nel Consiglio e pertanto nelle designazioni dei membri effettivi e supplenti si dovrà tenere conto di una equilibrata rappresentanza di uomini e donne.
3. Il Consiglio è nominato dal Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino all'insediamento del nuovo organismo.
4. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), è disposta sulla base delle indicazioni pervenute dall'assemblea dei presidenti delle associazioni e federazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 12 con sede all'estero. Nella richiesta di designazione, il Presidente della Giunta regionale indica il nominativo del coordinatore dell'assemblea incaricato di redigere apposito verbale ed elenca le associazioni titolate ad esprimere il presidente-elettore. Qualora in uno degli Stati o aree indicate alla lettera b) risulti una sola associazione o federazione iscritta all'albo, le indicazioni saranno espresse dall'organo statutariamente competente. Per l'Argentina le indicazioni sono effettuate nella misura di tre dei componenti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e di uno per i componenti di cui al comma 1, lettera c), rispettivamente dalle Federazioni FEDEMARCHE e FEMACEL.
5. Le designazioni dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere e), f) e g ), sono effettuate dal Comitato economico e sociale previsto dall'articolo 13 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.
6. Per ognuno dei componenti effettivi è designato un componente supplente.
7. I componenti di cui al comma 1, lettera c), non debbono avere un'età superiore a trentacinque anni al momento della designazione.
8. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della l.r. 5 agosto 1996, n. 34.

Art. 5
(Compiti del Consiglio dei marchigiani all'estero)

1. Il Consiglio di cui all'articolo 4 esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti della Giunta regionale in relazione a tutte le attività inerenti il conseguimento delle finalità della presente legge.
2. In particolare il Consiglio:
a) esprime i pareri di cui all'articolo 3;
b) esprime pareri e proposte sugli atti regionali che possono contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli emigrati e dei loro discendenti, con particolare riguardo all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro;
c) promuove un'adeguata informazione tra gli emigrati sui problemi e sugli aspetti della vita regionale;
d) promuove, in accordo con le organizzazioni economiche e sociali in particolare operanti a favore degli emigrati, iniziative rivolte a favorire il rientro e l'avvio di nuove attività economiche.

Art. 6
(Funzionamento del Consiglio dei marchigiani all'estero)

1. Il Consiglio di cui all'articolo 4 disciplina il suo funzionamento con apposito regolamento.
2. Nella prima seduta, il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e gli altri sei componenti del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7.
3. Il vicepresidente è scelto tra i componenti il Consiglio provenienti dall'estero.
4. Il Consiglio esercita le proprie funzioni attraverso:
a) riunioni plenarie, che si svolgono almeno una volta l'anno per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 3 e comunque in occasione della Conferenza di cui all'articolo 8;
b) Conferenze continentali, da svolgere almeno ogni due anni con le modalità definite nel piano di cui all'articolo 3, comma 4.
5. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori rappresentanti di amministrazioni, enti ed organizzazioni interessati agli argomenti in esame. E' comunque invitato a partecipare alle riunioni il presidente della Consulta associazioni di marchigiani fuori regione o persona da questi delegata.
6. Le funzioni di segreteria del Consiglio e del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7 sono svolte dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di rapporti con le comunità marchigiane all'estero.
7. La partecipazione ai lavori del Consiglio, del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7 e delle Conferenze continentali è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.".

Art. 7
(Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo del Consiglio di cui all'articolo 4 è composto dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio medesimo, nonchè dagli altri sei membri eletti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
2. (Comma abrogato)
3. La durata in carica del Comitato esecutivo coincide con quella del Consiglio.
4. Il Comitato ha il compito di collaborare all'attuazione dell'attività regionale ai sensi della presente legge. Cura e promuove i rapporti e l'informazione con il Consiglio.
5. (Comma abrogato).

Art. 8
(Conferenza regionale)

1. La Giunta regionale, almeno una volta nella legislatura, indice la Conferenza regionale sull'emigrazione quale momento di partecipazione, di confronto e di proposta con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore.

Art. 9
(Compiti della Regione)

1. La Regione promuove attività d'informazione a favore degli emigrati attraverso la diffusione tra le loro associazioni di periodici o di altri stampati e l'uso di strumenti audiovisivi ed informatici.
2. La Regione invia alle associazioni di cui al comma 1 copia delle pubblicazioni proprie e degli enti territoriali di più ampio interesse.
3. La Giunta regionale può effettuare indagini e ricerche finalizzate alla programmazione degli interventi di cui alla presente legge, nonchè alla migliore conoscenza dei fenomeni migratori.

Art. 10
(Iniziative e attività culturali)

1. La Regione promuove e favorisce le attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati e i loro discendenti il valore dell'identità culturale della terra di origine e a rinsaldare i rapporti con le Marche.
2. Le attività di cui al comma 1 consistono in particolare:
a) oltre all'organizzazione della Conferenza di cui all'articolo 8, nella realizzazione nei Paesi di emigrazione, anche d'intesa con il Governo e con gli Istituti italiani di cultura all'estero, di conferenze e altre iniziative, a favore della collettività di origine marchigiana e dei giovani discendenti dei marchigiani emigrati, volte a far conoscere la lingua italiana, nonchè la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale delle Marche;
b) nell'organizzazione di soggiorni culturali e di viaggi studi dei figli degli emigrati e nella promozione di iniziative di turismo sociale per gli emigrati anziani;
c) nell'assegnazione annuale ai figli degli emigrati residenti all'estero di borse di studio per la frequenza di corsi universitari, corsi di specializzazione post universitaria e corsi di formazione professionale nelle Marche;
d) in incontri culturali misti e gemellaggi;
e) nella reciprocità delle iniziative;
f) nel conferimento di attestati di benemerenza ai marchigiani emigrati che si sono distinti nei settori della cultura, del sociale e dell'economia e, su proposta del Consiglio di cui all'articolo 4, a coloro che si sono adoperati e distinti per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

Art. 11
(Compiti dei Comuni)

1. Nell'ambito degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 3 i Comuni concedono contributi, a valere sul fondo istituito ai sensi della lettera b), comma 5, dell'articolo 13, a favore degli emigrati rientrati definitivamente nella Regione Marche.
2. I contributi di cui al comma 1 riguardano le spese sostenute per i seguenti interventi:
a) agevolazioni per l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli minori di emigrati per l'assistenza alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado o corsi di specializzazione, anche post-universitari, e per la realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana, nonchè di corsi di alfabetizzazione per adulti;
b) avviamento sul territorio regionale di attività produttive in forma singola o associata, esclusa quella di società di capitali, in materia di agricoltura, artigianato, commercio e turismo.
3. In caso di disagiate condizioni economiche e in assenza di analogo contributo da parte di altri enti, organizzazioni o istituzioni, i contributi di cui al comma 1 sono concessi per:
a) spese di viaggio di rientro e trasporto delle masserizie;
b) spese di trasporto nei Comuni di origine delle salme dei lavoratori emigrati e dei loro familiari.
4. Con le stesse modalità stabilite dal comma 1 i Comuni concedono altresì contributi per favorire scambi giovanili.

Art. 12
(Tutela dell'associazionismo e istituzione dell'albo)

1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni di promozione sociale, culturale e ricreative svolte dalle associazioni dei marchigiani all'estero e dalle associazioni che operano sul territorio regionale con carattere di continuità a favore degli emigrati marchigiani e delle loro famiglie e discendenti.
2. A tal fine è istituito presso il servizio regionale competente l'albo delle associazioni che operano a favore degli emigrati marchigiani e delle loro famiglie e discendenti.
3. Sono iscritte all'albo di cui al comma 2 le associazioni estere che:
a) associano almeno cinquanta componenti nati o discendenti di nati o residenti, al momento dell'emigrazione, in un comune delle Marche;
b) hanno uno statuto improntato a principi democratici e che prevede la pubblicità delle proprie deliberazioni;
c) svolgono la propria attività effettivamente e continuativamente da almeno un anno;
d) non operano, a meno di una motivata deroga concessa dalla Regione, in un contesto territoriale municipale o sub statale dove è già costituita un'altra associazione iscritta all'albo o dove è presente un'entità locale di federazione già iscritta.
3 bis. Le associazioni componenti di una federazione sono iscritte d'ufficio, sulla base di una dichiarazione di appartenenza alla federazione medesima resa, nelle forme di legge, dal presidente.
3 ter. Sono altresì iscritte all'albo le organizzazioni regionali, effettivamente operanti, delle associazioni nazionali dell'emigrazione rappresentate nel CGIE. L'iscrizione all'albo di federazioni eventualmente costituite tra queste organizzazioni produce l'automatica cancellazione delle singole aderenti.
4. Il programma triennale di cui all'articolo 3 stabilisce i criteri e le modalità per la verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo.
4 bis. L'iscrizione all'albo è requisito indispensabile per partecipare alla nomina dei componenti del Consiglio di cui all'articolo 4, alle Conferenze continentali in cui esso si articola, nonchè alla Conferenza regionale di cui all'articolo 8. L'iscrizione non comporta alcun obbligo di sostegno finanziario da parte della Regione. Non possono ricevere finanziamenti diretti le associazioni che siano anche componenti di federazioni.
4 ter. La Regione incoraggia lo sviluppo di federazioni tra le associazioni dei marchigiani e loro discendenti, accordando alle federazioni priorità nel finanziamento delle attività ricomprese nel piano annuale di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 13
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 750 milioni.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede:
a) per l'anno 1998 mediante impiego di quota parte delle risorse iscritte, ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999, a carico del capitolo 4251102;
b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.
4. Alla copertura delle spese di cui al comma 7 dell'articolo 6 si provvede per l'anno 1998 mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999 a carico del capitolo 1340128; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 1998:
a) per le finalità di cui agli articoli 9, 10 e 12 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione Fondo spese attività della Regione per informazione, indagini e ricerche, iniziative e attività culturali, tutela dell'associazionismo a favore degli emigrati marchigiani e delle loro famiglie, e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 350 milioni;
b) per le finalità di cui all'articolo 11 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione Fondo di trasferimento ai Comuni per interventi socio-assistenziali a favore degli emigrati che rientrino definitivamente nelle Marche e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 400 milioni;
c) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
6. Le eventuali economie realizzate sulle somme destinate alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5 sono riutilizzate reciprocamente per l'una o l'altra delle stesse finalità .

Art. 14
(Norme transitorie)

1. In sede di prima attuazione, il programma triennale degli interventi e il piano annuale di attuazione di cui all'articolo 3 sono presentati dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed approvati dal Consiglio entro i successivi quarantacinque giorni.

Art. 15
(Abrogazione)

1. Le disposizioni relative alla disciplina dell'emigrazione contenute nella l.r. 5 gennaio 1994, n. 3 sono abrogate. Sono fatte salve le assegnazioni, le liquidazioni e le erogazioni relative all'esercizio finanziario 1997 e precedenti in materia di emigrazione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.