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 N o t i z i e
  APPELLO DEL CGIE, CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO, SULLA CHIUSURA DI NUMEROSE SEDI CONSOLARI.   12/05/2010

Si chiudono numerose sedi consolari. Attraverso il taglio dei finanziamenti si impedisce lo svolgimento dei corsi di lingua e cultura italiana. Non si tutelano i cittadini disagiati, in particolare in America Latina. Si dimezzano i fondi destinati alla stampa italiana all'estero. Si rinvia per la seconda volta, con un decreto, l'elezione dei COMITES e del CGIE, spostando complessivamente di tre anni la scadenza elettorale naturale. Tutto il sistema di rappresentanza degli italiani che vivono e lavorano nel mondo è messo in discussione. La libertà di informazione viene limitata. L'assistenza ai connazionali bisognosi e alle imprese italiane è destinata a peggiorare. La cultura del nostro Paese è minacciata.

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  DICHIARAZIONE DI RINO GIULIANI PRESIDENTE DELLA CNE.   30/04/2010

Il dibattito che si sta svolgendo in questi giorni dentro e fuori del CGIE evidenzia, aldilà delle molte intenzioni che sono di segno totalmente contrario, una rafforzata prassi d'inconcludenza della quale è interamente responsabile l'interlocutore primario rappresentato dal governo. Sulla assenza d'interlocuzione con il CGIE e con i cosiddetti corpi sociali intermedi pesa anche la presunzione di autosufficienza rivestita da annunci di decisionismo che abbiamo imparato a riconoscere sin dalle prime dichiarazioni del sottosegretario con competenze in tema di italiani all'estero. La discussione in corso ha evidenziato non solo l'assenza di una volontà di governo mirata alla ricerca di soluzioni condivise in tema di revisione dell'attuale CGIE e di organizzazione e funzionamento dei comites ma anche fondamentali sottovalutazioni e fraintendimenti nell'analisi del merito e dei comportamenti. Qui ed ora lo scontro in atto, perché di scontro si tratta, non è riferibile ad una fra le "querelles" della politique d'abord cui ci stiamo assuefacendo nell'epoca dei parlamentari scelti dai segretari di partito più o meno populisticamente ispirati al caudillismo.

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  RINO GIULIANI PRESIDENTE DELLA CNE INTERVIENE AL V CONGRESSO DELLA FUSIE.   23/04/2010

Il presidente della CNE Rino Giuliani intervenendo presso il CNEL nella prima giornata del V congresso della FUSIE ha affermato di voler portare un saluto non formale ai delegati al congresso stesso. Mentre noi discutiamo sul modo migliore per rilanciare il protagonismo della stampa degli italiani all'estero - ha detto Giuliani- chiudono decine e decine di piccoli giornali. Se esiste un quadro oggettivo di difficoltà del bilancio dello stato bisogna anche dire che - ha proseguito Giuliani- proposte anche alternative suggerite dai rappresentanti della stampa non vengono prese in considerazione dal governo. Come CNE - ha seguitato Giuliani - "condividiamo l'analisi molto preocupata che viene avanti dal dibattito in corso nell'8° Congresso della FUSIE, analisi precedentemente più volte fatta anche all'interno dell'Ufficio di presidenza della CNE alla quale ha sempre dato il suo contributo il presidente della FUSIE. Ci sono chiusure ma anche sottovalutazioni e scarso interesse.

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LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2006, n. 31.

Bollettino
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE - N. 28 del 5 ottobre 2006

Titolo
Interventi della Regione a favore dei 'Molisani nel mondo'.

Oggetto
Cittadini molisani emigrati all'estero - Interventi - Programmazione - Modalità - Organismi

Abrogazioni
l.r. 25 agosto 1989, n. 12; l.r. 24 marzo 1993, n. 8;Reg. reg. 10 dicembre 1993, n. 3

Riferimenti
l. r. 25 agosto 1989, n. 12; l.r. 24 marzo 1993, n. 8;

 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1
Finalità

 

1. La Regione, nell'ambito delle finalità fissate dallo Statuto in ordine agli obiettivi economici e sociali e nei limiti fissati dalla Costituzione in relazione all'attività internazionale, interviene in favore dei cittadini molisani emigrati all'estero, con iniziative finalizzate all'avvio ed allo sviluppo di relazioni economiche, nonché al rafforzamento della loro identità intesa come conoscenza della cultura di origine ed a sostegno della loro presenza attiva e globale nel contesto culturale e sociale di appartenenza.
2. La Regione interviene, altresì, a favore di tutti i corregionali emigrati che intendono rientrare definitivamente nel Molise, agevolandone il reinserimento sociale, culturale e produttivo.

 

Art. 2
Destinatari

 

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge:

a) i cittadini di origine molisana residenti all'estero;
b) i cittadini molisani rientrati definitivamente in Italia da non più di due anni dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro non inferiore a tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni che abbiano fissato la propria residenza in un comune del Molise;

c) i figli ed il coniuge, anche superstite, dei soggetti di cui alle lettere a) e b), nonché i discendenti fino alla quarta generazione.

2. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione dell'autorità consolare o da documentazione equipollente di autorità dello Stato straniero oppure di organismi ed enti previdenziali stranieri o italiani.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera b), rientrino in Italia a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidante, o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da pregiudicare la loro permanenza nei paesi di immigrazione, si prescinde dal requisito della permanenza all'estero per almeno tre anni.

4. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni o di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

 

Art. 3
Iniziative ed interventi

 

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione attua e promuove iniziative dirette a mantenere e rinsaldare nei molisani all'estero il legame ed i rapporti con la propria terra d'origine e tutela, fra le comunità molisane nel mondo e tra le nuove generazioni, il valore dell'identità molisana.
2. La Regione interviene a fornire assistenza ai molisani nel mondo nel caso di verifichino all'estero particolari eventi socio-politici.

3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate anche in concorso con altre amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali ed associazioni operanti nel settore dell'emigrazione.

4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), la Regione promuove ed attua interventi finalizzati ad agevolare il rientro ed il reinserimento nel territorio regionale.

5. La Regione prevede riconoscimenti a favore di coloro che si sono distinti nell'ambito lavorativo, culturale, artistico, sociale, politico e sportivo, onorando l'immagine del Molise nel mondo.

 

Art. 4
Programma degli interventi

 

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la Giunta regionale, sentito il Consiglio dei "Molisani nel mondo"di cui all'articolo 10, predispone un programma operativo triennale.
2. Il programma operativo triennale individua:

a) gli obiettivi da perseguire;
b) la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione;

c) la tipologia degli interventi di competenza dei Comuni;

d) la tipologia degli interventi eventualmente attuabili da altri enti, organismi o associazioni ed i criteri e le modalità per il relativo finanziamento;

e) le direttive di attuazione, con le indicazioni delle priorità individuate per la realizzazione degli interventi;

f) i criteri di ripartizione delle risorse previste nel bilancio regionale;

g) le modalità per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e per l'eventuale revoca dei finanziamenti e contributi.

3. Il programma operativo triennale è adottato dalla Giunta regionale.
4. Possono essere assunte dalla Giunta regionale singole iniziative non programmate qualora ricorrano circostanze non prevedibili in sede di redazione del programma operativo triennale, sentita la competente Commissione consiliare, in modo particolare per gli alloggi e le iniziative concernenti attività produttive.

5. Nel programma operativo triennale sono definiti tempi, criteri, modalità e condizioni di ammissibilità per i singoli interventi di cui al capo II, con la relativa dotazione finanziaria, nonché la ripartizione dei contributi alle associazioni e federazioni di cui all'articolo 14.

 

CAPO II

INTERVENTI A FAVORE DEI MOLISANI NEL MONDO

Art. 5

Informazione e comunicazione

 

1. La Regione promuove interventi finalizzati:

a) alla diffusione fra le comunità dei molisani nel mondo di pubblicazioni, materiale audiovisivo ed informativo utile allo sviluppo dei rapporti culturali ed economici con la terra d'origine;
b) allo sviluppo di una rete di comunicazione multimediale con cittadini di origine molisana presenti nelle diverse aree geografiche;

c) alla promozione dell'informazione di ritorno da parte delle comunità molisane nel mondo;

d) alla divulgazione della propria attività legislativa ed amministrativa e di quanto concerne la realtà economica, sociale e culturale del Molise.

 

Art. 6
Formazione e aggiornamento culturale

 

1. La Regione, anche in collaborazione con enti, associazioni ed istituzioni, assume, in particolare all'estero ed essenzialmente in favore delle giovani generazioni, le seguenti iniziative:

a) l'aggiornamento culturale, compreso l'insegnamento della lingua italiana, dei molisani all'estero e dei loro figli che intendano mantenere la propria residenza fuori dal Molise;
b) la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale regionale e nazionale;

c) l'organizzazione di incontri, convegni e seminari per la collettività;

d) lo svolgimento di attività di ricerca, di studio e di indagine relative al fenomeno migratorio.

 

Art. 7
Turismo sociale, soggiorni e scambi

 

1. La Regione organizza nel proprio territorio, anche in collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati:

a) iniziative di turismo sociale e di interscambio culturale in favore dei molisani all'estero;
b) soggiorni per emigrati anziani e vacanze culturali di studio per giovani figli di molisani nel mondo.

2. La Regione promuove, anche d'intesa con altre istituzioni, lo sviluppo di scambi commerciali tra le imprese molisane e quelle guidate da operatori che hanno comunque legami con il Molise.

Art. 8
Inserimento scolastico e riqualificazione professionale

 

1. La Regione, anche in concorso con i programmi nazionali e comunitari, nonché in collaborazione con enti, istituzioni ed associazioni, promuove in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, i seguenti interventi:

a) la frequenza di corsi di orientamento per l'inserimento scolastico e per la formazione linguistica anche mediante la concessione di assegni di studio;
b) iniziative di supporto per il riconoscimento degli studi compiuti all'estero;

c) la promozione di corsi di perfezionamento della lingua italiana in Italia ed all'estero;

d) iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale.

 

Art. 9
Interventi socio-assistenziali

 

1. Gli interventi socio-assistenziali in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono di competenza dei comuni dove viene fissata la residenza, che possono concedere contributi per:

a) spese sostenute per il viaggio comprese anche quelle per i familiari;
b) spese di trasporto per le masserizie sostenute per il definitivo rientro;

c) spese di prima sistemazione;

d) spese per la traslazione nella regione delle salme degli emigrati e dei loro familiari deceduti all'estero;

e) situazioni di particolare bisogno.

2. I finanziamenti per i contributi di cui al comma 1 sono erogati annualmente dalla Regione.

 

CAPO III

ORGANISMI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10

Consiglio dei "Molisani nel mondo"

 

1. È istituito il Consiglio dei "Molisani nel mondo" di seguito denominato: "Consiglio".
2. Il Consiglio è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore ai "Molisani nel mondo", che, la presiede;
b) da dodici rappresentanti delle federazioni;

c) da un rappresentante di ciascuna delle province di Campobasso e di Isernia;

d) da un rappresentante delle Unioncamere;

e) da un rappresentante dell'Università degli Studi del Molise;

f) da tre sindaci dei comuni della Regione, designati dal Consiglio regionale;

g) da un rappresentante indicato dalle strutture regionali delle organizzazioni sindacali dei lavora-tori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

h) dal direttore regionale dell'Agenzia "Molise lavoro";

i) dal presidente del Consiglio dei "Giovani molisani nel mondo".

3. Il Presidente del Consiglio dei "Molisani nel mondo" può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, uno o più esperti nei problemi del settore, nonché funzionari regionali, rappresentanti di amministrazioni e di enti interessati; partecipano, con voto consultivo, i rappresentanti del Consiglio Generale dell'Emigrazione (C.G.E.) molisani.
4. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per la durata della legislatura regionale ed è rinnovato successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

5. Il Consiglio, nella prima riunione, elegge due vicepresidenti di cui uno proveniente dall'estero con funzione di coordinatore.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un funzionario dell'assessorato ai "Molisani nel mondo".

7. Il Consiglio adotta validamente le proprie deliberazioni:

a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;
b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 11.

8. La Giunta regionale provvede alle spese per l'attività del Consiglio, nonché alle spese di viaggio e ospitalità per i componenti.
9. Il Consiglio dei "Molisani nel mondo"può riunirsi anche in località diverse sia in Italia che all'estero.

10. È istituito il Consiglio dei "Giovani molisani nel mondo" composto da quindici membri in rappresentanza delle aree geografiche dove la presenza degli emigrati molisani è più rilevante. Il Consiglio elegge al suo interno un Ufficio di presidenza costituito da un Presidente, due Vicepresidenti e da un Segretario. La Giunta regionale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento per la disciplina dei compiti e delle funzioni dell'organismo.

 

Art. 11
Compiti del Consiglio

 

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

a) promuove studi ed iniziative inerenti al fenomeno dell'emigrazione in rapporto alla vita economica e sociale della Regione nonché alle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;
b) cura i rapporti con enti, uffici ed organizzazioni del settore, nazionali ed internazionali;

c) formula proposte in ordine ad iniziative promozionali e divulgative all'estero nelle materie di competenza della Regione, incluse quelle di cui all'articolo 15;

d) esprime pareri su proposte di legge regionale e di regolamento che dispongono in materia di emigrazione;

e) esprime parere sul programma triennale degli interventi di cui all'articolo 4;

f) formula proposte e pareri espressamente richiesti dalla Giunta regionale;

g) delibera il regolamento interno che sottopone all'approvazione della Giunta regionale;

h) invia alla Giunta regionale, al termine di ciascun anno, una documentata relazione sull'attività svolta.

 

Art. 12
Conferenza dei molisani nel mondo

 

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentito il Consiglio dei "Molisani nel mondo". al fine di garantire il collegamento con i molisani residenti nelle varie aree geografiche, indice, almeno ogni due anni, nel territorio regionale o all'estero, la Conferenza regionale dei "Molisani nel mondo".
2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, definisce le modalità organizzative della Conferenza, comprese quelle concernenti i rimborsi per le spese di partecipazione dei delegati e degli eventuali invitati.

 

Art. 13
Associazionismo

 

1. La Regione riconosce le funzioni e le attività svolte dalle associazioni e dalle federazioni da esse costituite, che operano da almeno un anno con carattere di continuità, con sede all'estero o nel Molise, al fine di sviluppare i rapporti con le comunità molisane nel mondo, assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra d'origine.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso l'assessorato ai rapporti con i "Molisani nel mondo", il registro regionale delle associazioni e rispettive federazioni. Al registro sono iscritte:

a) le associazioni operanti all'estero e le loro federazioni;
b) le associazioni regionali che operano in Molise per i cittadini emigrati e le loro famiglie.

3. Per ottenere l'iscrizione al registro regionale le associazioni e le federazioni devono attenersi a quanto prescritto in apposita deliberazione della Giunta regionale da emanarsi su proposta dell'assessore ai rapporti con i "Molisani nel mondo".
4. Resta valida l'iscrizione al registro regionale delle associazioni e delle federazioni, ai sensi delle leggi regionali 25 agosto 1989, n. 12, e 24 marzo 1993, n. 8.

 

Art. 14
Contributi alle associazioni e federazioni

 

1. La Giunta regionale concede contributi alle associazioni e federazioni iscritte nel registro regionale per le iniziative di cui alla presente legge.
2. Per la richiesta di concessione dei contributi le associazioni e le federazioni devono presentare domanda all'Assessorato regionale competente corredata di:

a) programma dettagliato delle iniziative da realizzare, con relazione illustrativa su contenuti, modalità di realizzazione e finalità di ciascuna iniziativa;
b) piano finanziario con l'indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili.

3. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 15
Riconoscimenti a cittadini di origine molisana

 

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, definisce, criteri e modalità per il conferimento di riconoscimenti a cittadini di origine molisana che operino o abbiano operato all'estero, onorando il Molise nel mondo.
2. È istituito, per i fini di cui al comma 1, il premio "Grande Molise".

3. Il premio, di carattere onorifico, ha cadenza annuale e può essere articolato in sezioni. Le segnalazioni sono libere e vanno indirizzate all'assessorato ai "Molisani nel mondo".

4. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, nomina una commissione di esperti per l'attribuzione del premio "Grande Molise".

5. La commissione è composta di sette membri, di cui quattro scelti tra componenti di associazioni o federazioni di molisani residenti all'estero, ed è presieduta dall'assessore ai rapporti con i "Molisani nel mondo".

6. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio dei "Molisani nel mondo".

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 16
Norma abrogativa

 

1. Sono abrogate le leggi regionali 25 agosto 1989, n. 12, recante: "Interventi della Regione per l'emigrazione", e 24 marzo 1993, n. 8, recante: "Interventi della Regione per i molisani emigrati e residenti all'estero" nonché il regolamento regionale 10 dicembre 1993, n. 3, fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'articolo 19.

Art. 17
Norma transitoria

 

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali n. 12/1989 e n. 8/1993, nonché le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 3/ 1993.

Art. 18
Norma finanziaria

 

1. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 2006 del bilancio regionale utilizzando gli stanziamenti iscritti nella unità previsionale di base n. 302.
2. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari 2007 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative di bilancio.

 

Art. 19
Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.