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L.R. 28 Aprile 1992 n. 6 Art 85
Art.85
Modifiche alle leggi regionali per l’emigrazione e l’immigrazione
1. La lettera b) del primo comma dell’articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 1990, n. 46, è così sostituita:
"b) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni rappresentative di cittadini extracomunitari operanti in Sardegna.".
2. In sede di prima applicazione della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7 e sino alla costituzione degli organismi previsti dalla legge stessa, limitatamente ai circoli già riconosciuti e funzionanti, ai sensi della precedente normativa, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7 del 1991, è sospesa l’acquisizione del parere di cui al secondo comma dell’articolo 6 della citata legge regionale n. 7 del 1991.
3. Sino al riconoscimento degli organismi previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, la designazione dei rappresentanti degli emigrati in seno alla Consulta regionale per l’emigrazione viene effettuata, in deroga a quanto stabilito al primo comma dell’articolo 27 della citata legge regionale n. 7 del 1991, dagli organismi esistenti istituiti ai sensi della precedente normativa inerente l’emigrazione.
4. E’ abrogato l’articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 1990, n. 46.
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