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LEGGE REGIONALE N. 55 DEL 04-06-1980
REGIONE SICILIA
Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 26 del 4 giugno 1980
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
La Regione, nell' ambito delle proprie competenze e nel quadro della politica sociale, nazionale e comunitaria nonchè della politica di programmazione e di massima occupazione, promuove la tutela morale, l' assistenza materiale e la elevazione sociale dei lavoratori siciliani emigrati e delle loro famiglie.
ARTICOLO 2
E' istituita presso l' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale la Consulta regionale della emigrazione composta:
a) dall' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, che la presiede;
b) da nove sindaci di comuni siciliani, scelti tra quelli maggiormente interessati dal fenomeno migratorio, eletti in rappresentanza delle nove province dell'Isola dell' Assemblea regionale siciliana con scheda limitata a sei nominativi;
c) da quattro rappresentanti di patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti che si occupino dell' assistenza agli emigrati e che abbiano rappresentanza all' estero, designati dai rispettivi organi regionali;
d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
e) da sette rappresentanti degli emigrati, designati dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia ed operanti da almeno tre anni dall' entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25;
f) da tre emigrati da almeno tre anni nell' Italia centro - settentrionale, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
g) da diciotto emigrati all' estero da almeno tre anni, di cui tre in Francia, tre nella Germania Federale, tre nel Benelux, tre in Svizzera, due in Inghilterra e Irlanda e quattro nelle seguenti aree extra - europee: uno nel Nord America, due nell' America del Sud ed uno nell' Australia;
h) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
i) dai direttori regionali degli Assessorati del lavoro e della previdenza sociale, della sanità (Assistenza sanitaria ed ospedaliera), dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (Istruzione), dell' agricoltura (Interventi strutturali), del turismo (Turismo sport e spettacolo), della cooperazione, commercio, artigianato e pesca e della programmazione presso la Presidenza della Regione;
l) da sette esperti in materia di emigrazione allo estero, nominati dall' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, di cui uno in rappresentanza degli uffici del lavoro della Sicilia in possesso della qualifica più elevata.
Ad assistere ai lavori della Consulta può essere invitato come osservatore il Presidente della Commissione legislativa per il lavoro dell' Assemblea regionale siciliana o un suo delegato componente della Commissione medesima.
I rappresentanti di cui alla lett. g sono eletti fra i lavoratori residenti nei rispettivi Paesi con le modalità che verranno fissate dalla Consulta.
Nella prima applicazione del presente articolo, detti rappresentanti sono scelti, in una riunione congiunta delle associazioni convocate dall' Assessore per il lavoro e la previdenza sociale, dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia che operano a favore degli emigrati e delle loro famiglie da almeno tre anni al momento dell' entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25.
I quattro rappresentanti dei Paesi extraeuropei sono nominati con decreto dell' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione per il lavoro dell' Assemblea regionale siciliana.
Le funzioni di segretario della Consulta sono esercitate da un dirigente dell' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.
Il Presidente della Consulta è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Direttore dell' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.
I componenti della Consulta vengono dichiarati decaduti, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, con decreto dell' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, previa contestazione delle assenze stesse.
Sono chiamati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni nazionali degli emigrati riconosciute dal Ministero degli affari esteri e che abbiano la loro delegazione in Sicilia, in ragione di uno per ciascuna associazione.
Agli stessi rappresentanti è esteso il trattamento previsto dall' art. 3 della presente legge.
La Consulta regionale dell' emigrazione, costituita ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, resterà in carica fino alla sua naturale scadenza.
ARTICOLO 3
La Consulta regionale dell' emigrazione, i cui componenti restano in carica quattro anni, è costituita con decreto dell' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, il quale, con le stesse modalità , procederà alle sostituzioni, anche per quei componenti che non risultino più in possesso dei requisiti richiesti. I nuovi componenti restano in carica fino alla data prevista per la scadenza della Consulta.
La Consulta si riunisce di regola tre volte all' anno.
Ai componenti della Consulta regionale è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Consulta nonchè per la partecipazione a convegni e conferenze internazionali, nazionali, regionali, interregionali, indetti dalla Regione siciliana o ai quali questa abbia dato la propria adesione, un trattamento giornaliero di missione pari a quello previsto per i direttori dell' Amministrazione regionale, oltre il rimborso delle spese di viaggio documentate. L' indennità di missione è maggiorata, secondo le norme vigenti, per quei componenti delle delegazioni, il cui numero complessivo non potrà superare le otto unità , che partecipino ai lavori dei predetti convegni e conferenze in rappresentanza della Regione.
Per le sedute, convegni e conferenze che si svolgono nella località sede della Consulta, i biglietti di andata e ritorno, riguardanti le spese di viaggio, dovranno essere esibiti al fine del rimborso nel corso dei lavori delle predette manifestazioni.
Il trattamento di missione previsto dal presente articolo non spetta ai consultori per la partecipazione alle sedute della Consulta o a convegni o conferenze che si tengono nel luogo in cui questi risiedono.
Per i componenti la Consulta che rivestono la qualifica di dipendenti regionali, restano fermi i trattamenti di missione previsti dalle norme in vigore.
L' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale concorre alle spese per conferenze o convegni organizzati dal Ministero degli affari esteri o da altre regioni in tema di emigrazione, cui la Regione partecipi ufficialmente.
La quota del concorso gravante sull' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale sarà versata a presentazione del consuntivo e non potrà superare l' importo di lire 10 milioni.
ARTICOLO 4
La Consulta regionale dell' emigrazione:
a) studia le cause del fenomeno dell' emigrazione e gli effetti che esso determina nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;
b) attraverso i propri rappresentanti di cui al quinto comma dell' art. 9 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, esprime pareri e formula proposte in materia di programmazione e di massima occupazione, anche ai fini dell' armonizzazione degli interventi in materia di emigrazione con gli indirizzi ed i contenuti del piano di sviluppo regionale e dei piani settoriali ed intersettoriali;
c) esprime pareri e propone al Governo regionale provvedimenti sull' assistenza materiale, morale, culturale e sociale in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie nonchè sulle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori nei centri di immigrazione;
d) indice ogni due anni una conferenza regionale sui problemi della emigrazione. Le rappresentanze alla conferenza sono scelte dall' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale sentite le associazioni degli emigrati operanti in Sicilia e le sedi regionali dei patronati rappresentati nella Consulta, nonchè la competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana, e non potranno avere una consistenza numerica complessivamente superiore a dieci unità per le aree extraeuropee, a sessanta per i Paesi europei e a dieci per l' Italia centro - settentrionale. Nelle scelte delle rappresentanze estere si terrà conto della consistenza numerica delle collettività presenti nei vari Paesi. L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad effettuare il rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti le rappresentanze di cui alla presente lettera con le modalità previste dall' art. 3 della presente legge;
e) esprime parere motivato sulla ripartizione annuale della spesa destinata all' assistenza a favore degli emigrati e sui criteri di applicazione;
f) esprime pareri e propone soluzioni ed iniziative sui vari problemi relativi all' emigrazione, al ritorno degli emigrati ed al loro inserimento in nuove attività produttive;
g) delibera, entro sei mesi dall' insediamento, il regolamento per il funzionamento da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale, alla quale annualmente presenta una relazione sull' attività svolta;
h) provvede alla designazione di quattro dei sette componenti il comitato di redazione del notiziario regionale dell' emigrazione, da pubblicarsi periodicamente a cura dell' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale;
i) collabora alla predisposizione di proposte legislative interessanti il settore dell' emigrazione;
l) può chiamare a partecipare alle proprie sedute od a quelle delle commissioni da essa nominate esperti in materie specifiche ai quali, in caso di residenza fuori della sede della Consulta, sarà corrisposto il trattamento previsto dall' art. 3 della presente legge. Il numero dei predetti esperti non potrà superare quello di quattro per le sedute plenarie della Consulta e di due per le commissioni.
ARTICOLO 5
In ogni comune con popolazione non inferiore a 30 mila abitanti è istituito, con decreto dell' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, un comitato per l' emigrazione composto: dal sindaco o da un suo delegato, presidente, e da tre consiglieri eletti dal consiglio comunale con scheda limitata a due; da quattro rappresentanti dei patronati legalmente riconosciuti; da cinque rappresentanti delle associazioni degli emigrati purchè rappresentate in sede locale.
ARTICOLO 6
Nei comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti e con notevole intensità emigratoria, i consigli comunali possono deliberare l' istituzione di comitati per l' emigrazione.
L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, valutate la delibera e le circostanze che l' hanno motivata, procede con proprio decreto alla costituzione del comitato.
ARTICOLO 7
Compito dei comitati è quello di fornire a coloro che intendono emigrare, agli emigrati e alle loro famiglie, nonchè a coloro che rientrano, l' assistenza materiale, sociale e culturale.
L' attività dei comitati, da svolgersi nell' ambito territoriale di competenza, può consistere in particolare:
- nell' informazione e nell' orientamento a favore degli emigrati e delle loro famiglie anche con riferimento alle provvidenze previste dalla legislazione statale e regionale e al disbrigo delle pratiche relative;
- nell' organizzazione di riunioni e di assemblee di emigrati nonchè di conferenze e dibattiti sui problemi dell' emigrazione, anche con la partecipazione di esperti ed in collaborazione con enti, pubbliche amministrazioni ed organismi operanti nel settore;
- nello studio, con l' effettuazione di proposte all' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale ed alla Consulta, di provvedimenti da adottarsi nell' ambito territoriale di competenza, anche ai fini dell' attuazione delle provvidenze e degli incentivi previsti dalla presente legge;
- nell' agevolare il mantenimento dei collegamenti tra coloro che si trovano all' estero ed i familiari rimasti in Sicilia.
I comitati provvedono altresì all' assistenza in favore di lavoratori immigrati.
ARTICOLO 8
Le spese per il funzionamento dei comitati sono iscritte nei bilanci comunali tra le spese correnti.
La struttura ed il funzionamento dei comitati potranno essere riveduti in conseguenza dell' emanazione di provvedimenti legislativi nazionali o regionali concernenti il trasferimento agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di assistenza e di gestione dei servizi sociali.
ARTICOLO 9
L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere contributi alle associazioni ed organizzazioni operanti in Sicilia in favore degli emigrati da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, nonchè agli enti e ai patronati legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione, sia per il potenziamento delle strutture organizzative, sia per l' attività assistenziale in favore dei lavoratori siciliani emigrati e delle loro famiglie.
I suddetti contributi sono erogati prevalentemente per lo svolgimento di attività promozionali nel settore ed in particolare per:
a) l' organizzazione in Italia ed all' estero di convegni, incontri, riunioni ed altre iniziative a favore degli emigrati, anche con la partecipazione di rappresentanti dell' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale e della Consulta, previa intesa, ove occorra, con il Ministero degli affari esteri. Fermi restando i requisiti di cui al primo comma, i contributi da destinare alla predetta attività all' estero potranno essere concessi a favore degli organismi ivi operanti, che aderiscano, per quanto riguarda le associazioni ed organizzazioni, ad associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale, a tal fine riconosciute dal Ministero degli affari esteri;
b) l' organizzazione e costituzione, anche in collaborazione con altri organismi, enti ed istituti, di cooperative formate per almeno il 50 per cento da emigrati ovvero l' inserimento di emigrati singoli in cooperative già esistenti;
c) l' organizzazione di viaggi in Sicilia, per motivi di istruzione o per l' avviamento e la permanenza in colonie estive a favore di figli di emigrati siciliani;
d) la stampa e diffusione di bollettini e periodici sui problemi dell' emigrazione e di pubblicazioni turisticoculturali;
e) l' organizzazione di attività culturali a favore degli emigrati e loro famiglie, sulla base di programmi specifici e delle intese di massima, qualora le attività stesse debbano svolgersi all' estero, tra il Ministero degli affari esteri e l' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.
I contributi sono assegnati sulla base di preventivi di spesa approvati dall' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, che è autorizzato al versamento di acconti fino al 70 per cento del contributo concesso.
Le domande per l' ottenimento dei contributi devono essere presentate all' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.
L' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale svolge accertamenti ispettivi sull' impiego dei contributi concessi.
Per l' anno in corso la domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L' erogazione del contributo è condizionata alla presentazione del rendiconto relativo al contributo dell' anno precedente.
ARTICOLO 10
Al lavoratore emigrato che ritorni definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, sono concesse, su richiesta dell' interessato, le seguenti provvidenze:
a) un contributo a titolo di rimborso per il trasporto delle masserizie, in misura pari al 50 per cento della spesa risultante dalla fattura o da altra equipollente documentazione e nella misura massima di lire 350 mila;
b) un contributo a titolo di rimborso per spese di viaggio, pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe per coloro che rientrino da altre regioni italiane; a lire 100 mila per coloro che rientrino da Paesi europei ed a lire 200 mila per coloro che rientrino da Paesi extra - europei.
I contributi di cui alle lettere a e b sono aumentati del 20 per cento per ciascuna unità familiare a carico e nella stessa misura in caso di infortunio, malattia professionale, invalidità , licenziamento o dimissioni per malattia.
La maggiorazione per il carico familiare è cumulabile con una soltanto delle altre maggiorazioni previste.
Le provvidenze disposte dal presente articolo non si applicano per coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana e non sono cumulabili con il contributo straordinario di lire 350 mila.
Il lavoratore emigrato ed i componenti del nucleo familiare che hanno usufruito del predetto contributo non potranno avvantaggiarsene una seconda volta.
Dai termini di permanenza all' estero indicati al primo comma del presente articolo si prescinde in caso di rientro per invalidità , infortunio o malattia professionale indennizzabili.
L' erogazione del contributo è operata, previo accertamento delle condizioni indicate nel presente articolo direttamente dal sindaco del comune di residenza degli emigrati, mediante anticipazione da effettuarsi sui fondi versati ai comuni ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. A tal fine la giunta comunale, con delibera da sottoporre alla ratifica del consiglio, determinerà annualmente l' entità delle somme da destinare alle predette finalità , tenendo conto, in particolare, degli oneri sostenuti negli anni trascorsi per il pagamento di analoghe provvidenze a favore degli emigrati.
L' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei prospetti che saranno inoltrati periodicamente dalle amministrazioni comunali, attestanti l' importo dei pagamenti effettuati, provvederà al reintegro delle somme come sopra anticipate, mediante ordini di accreditamento a favore dei sindaci.
Per l' anagrafe dell' emigrazione l' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi, medainte apposita convenzione, di enti ed istituti pubblici specializzati al fine di realizzare la meccanizzazione del relativo servizio.
ARTICOLO 11
I figli minori di emigrati all' estero, i vecchi congiunti emigrati all' estero e gli emigrati all' estero stessi rientranti in Sicilia dopo una permanenza fuori dal territorio nazionale di almeno cinque anni, o prima di tale termine a seguito di grave infermità , hanno diritto al ricovero in istituti di beneficenza.
Fino al riordino della materia dell' assistenza e della beneficenza pubblica, previsto dall' art. 25 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, i ricoveri sono disposti dai sindaci, su domanda degli interessati debitamente documentata.
L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, sulla base delle disposizioni di ricovero adottate ai sensi del comma precedente, che dovranno pervenire all' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla loro adozione, provvede all' accreditamento ai sindaci dell' intero ammontare delle somme occorrenti.
La disposizione contenuta nel comma precedente ha effetto con decorrenza dal 1º gennaio 1978.
ARTICOLO 12
L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale curerà , anche per il traminte delle amministrazioni comunali e delle associazioni degli emigrati e dei patronati che svolgono attività promozionale nel settore, l' avvio e la permanenza in colonie marine e montane, site in Sicilia, di figli di lavoratori emigrati.
Le associazioni degli emigrati e le amministrazioni comunali provvederanno all' accertamento dei requisiti prescritti, nonchè alla stipula delle convenzioni con enti ed istituti che gestiscono colonie marine o montane ovvero all' avviamento in colonie gestite direttamente.
Saranno concesse anticipazioni pari al 50 per cento delle spese preventivate.
ARTICOLO 13
L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, borse di studio, per un importo di lire 200 mila ciascuna, da attribuire ai figli di quei lavoratori che da una attestazione del sindaco del comune di residenza risultino emigrati all' estero almeno da un anno ed agli orfani di emigrati privi di assistenza ex ENAOLI, per la frequenza, anche convittuale, di corsi di formazione professionale di scuola di istruzione di secondo grado.
L' importo della borsa di studio è elevato a lire 500 mila per la frequenza all' università . La media richiesta per l' ottenimento della borsa di studio è di 24/ 30.
Tali provvidenze vengono erogate a coloro che non godono di analoghi benefici.
Allo scopo di pubblicizzare le provvidenze previste dal presente articolo saranno adottati a cura dell' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, le opportune iniziative, fra le quali la stampa e la diffusione, tramite i rettorati universitari e i provveditorati agli studi, di manifesti da affiggere in tutti gli istituti di istruzione di secondo grado e nelle sedi universitarie.
ARTICOLO 14
In favore dei lavoratori emigrati che ritornino definitivamente in Sicilia dopo tre anni di lavoro prestato all' estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi su finanziamenti destinati agli scopi indicati all' art. 16, contratti con gli istituti di credito operanti in Sicilia all' uopo autorizzati mediante convenzione da stipulare con l' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.
Le provvidenze previste alla lett. a del successivo art. 18 possono essere concesse agli emigrati siciliani anche prima del rientro definitivo in Sicilia, fermo restando il requisito dei periodi lavorativi di cui al superiore primo comma.
Il concorso regionale di cui al primo comma è concesso per una volta soltanto e anche in aggiunta ad altre agevolazioni disposte dalla vigente legislazione nazionale e regionale, per un periodo non superiore a dieci anni anche nei casi in cui il finanziamento abbia durata superiore ad anni dieci e sempre che la domanda venga presentata all' istituto di credito entro due anni dalla data del rientro in Sicilia.
Per gli emigrati il cui rientro sia avvenuto anteriormente alla entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 20 febbraio 1975, la domanda può essere presentata entro due anni dall' entrata in vigore della legge medesima.
ARTICOLO 15
Ferme restando le percentuali di intervento creditizio stabilite per i vari settori produttivi dalla legislazione vigente all' epoca della concessione del finanziamento, il concorso regionale nel pagamento degli interessi si ragguaglia al 75 per cento del tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuatario.
A carico del mutuatario deve, in ogni caso, restare un tasso di interesse non inferiore al 3 per cento annuo.
Le quote a carico della Regione siciliana, da versarsi direttamente agli istituti di credito, saranno computate al tasso equivalente.
Le operazioni creditizie derivanti dalla applicazione dell' art. 14 sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione siciliana.
ARTICOLO 16
Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dall' art. 14 è concesso per i finanziamenti destinati ai seguenti scopi:
a) acquisto, costruzione, rinnovo e trasformazione di immobile per uso di abitazione propria, previa dimostrazione di impossidenza di altro immobile adibito a casa di civile abitazione;
b) acquisto, costruzione, rinnovo, ampliamento o trasformazione di locale adibito o da adibire ad attività artigianale, commerciale, turistica o all' esercizio di piccola azienda industriale, ovvero acquisto, rinnovo o potenziamento delle attrezzature necessarie per l' esercizio delle medesime attività ;
c) acquisto di fondi rustici;
d) costruzione, armamento, ammodernamento di natanti da pesca ed acquisto di attrezzature da pesca.
In caso di costruzione di natante si prescinde da ogni eventuale obbligo di demolizione di natante di pari tonnellaggio.
La misura massima delle somme mutuabili sulla quale è concesso il concorso della Regione siciliana, è fissata come segue:
1) per le iniziative di cui alla lett. a, lire 35 milioni;
2) per le iniziative relative all' attività artigianale indicata dalla lett. b, nella misura prevista dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713;
3) per le iniziative relative all' esercizio di piccola azienda industriale indicate alla lett. b, lire 100 milioni;
4) per le altre iniziative indicate alla lett. b, lire 50 milioni;
5) per le iniziative indicate alla lett. c, lire 75 milioni;
6) per le iniziative indicate alla lett. d, lire 50 milioni.
Dei suddetti finanziamenti è cumulabile solo quello indicato alla lett. a.
Il concorso viene concesso a condizione che i beneficiari si impegnino a consentire con il contratto di mutuo la iscrizione di ipoteca di primo grado a favore della Regione siciliana sui beni immobili oggetto del finanziamento.
I beni oggetto del finanziamento non possono essere distolti dalle finalità previste per il periodo di dieci anni.
La rispondenza della destinazione dei beni agli scopi previsti è accertata mediante apposite ispezioni dell' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, anche a mezzo degli ispettorati del lavoro. A seguito dell' ispezione, l' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale dispone, ove ne ricorrano le condizioni, la revoca del provvedimento concessivo.
ARTICOLO 17
L' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale promuove la costituzione di un consorzio, con la partecipazione di enti economici regionali, di istituti di credito di diritto pubblico operanti in Sicilia, della Cassa di Risparmio VE per le province siciliane, delle associazioni degli emigrati, delle cooperative tra emigrati e degli emigrati stessi, per la creazione di un fondo di rotazione da destinare alla concessione di prestiti biennali per il credito di esercizio al tasso annuo del 3 per cento, riservato alle attività indicate all' art. 16 della presente legge.
Le relative operazioni sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione siciliana.
La quota di partecipazione della Regione siciliana al predetto consorzio è fissata nella misura complessiva di lire 300 milioni.
ARTICOLO 18
L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere un contributo annuo sulle spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro costituite per almeno il 50 per cento da lavoratori emigrati che rientrino definitivamente in Sicilia dopo un periodo di permanenza all' estero di almeno tre anni negli ultimi cinque anni.
Detto contributo, concesso per tre anni in misura decrescente e non superiore all' 80 per cento, al 65 per cento ed al 50 per cento delle spese effettuate nel triennio, è erogato mediante anticipazioni mensili pari all' 80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e, per il restante 20 per cento, dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.
Il contributo, che non può superare l' ammontare di 34 milioni, è concesso sulla base di programmi di attività corredati da preventivi di spesa, previo parere dell'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca che a tal fine trasmetterà all' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale copia del verbale di ispezione straordinaria.
ARTICOLO 19
Le cooperative di cui all' articolo precedente possono anche fruire della concessione di contributi per l' acquisto di attrezzi di lavoro con le modalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni.
ARTICOLO 20
Le cooperative costituite per almeno il 50 per cento da emigrati rientrati definitivamente in Sicilia a partire dal 19 febbraio 1975 ed in possesso dei requisiti di cui all' art. 10 della presente legge, possono avvalersi delle provvidenze della legge regionale 17 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, con le modalità e nei limiti ivi previsti.
Il consiglio di amministrazione dell' IRCAC riserverà annualmente alle predette cooperative, che presentino istanza di finanziamento entro il 30 settembre, una quota la cui misura non potrà complessivamente essere inferiore a lire 300 milioni, sulle disponibilità esistenti per la concessione delle varie agevolazioni creditizie.
ARTICOLO 21
L' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, per il periodo di un triennio a partire dall' entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a versare alle cooperative di produzione e lavoro operanti in Sicilia un contributo pari al 50 per cento degli oneri sociali relativi ai soci in possesso dei requisiti previsti dall' art. 10 della presente legge.
ARTICOLO 22
Le provvidenze di cui agli articoli 18, 19 e 21 della presente legge sono estese alle cooperative agricole ed a quelle di servizi e tra pescatori. Ai fini della costituzione delle cooperative previste dalla presente legge, è sufficiente un numero di soci pari complessivamente a nove.
ARTICOLO 23
L' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, in concorso con i piani nazionali e comunitari, nel quadro del piano regionale annuale di formazione professionale e del piano regionale di sviluppo e con le modalità previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, adotta iniziative:
a) per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori che intendono emigrare o rimpatriati, attraverso l' effettuazione di corsi finalizzati alle prospettive occupazionali sia in Sicilia che all' estero;
b) per il reinserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e per l' inserimento dei figli degli emigrati nell' ordinamento scolastico del Paese in cui intendono emigrare, anche attraverso l' effettuazione di corsi di linguistica e culturali;
c) per l' effettuazione di corsi di aggiornamento destinati a docenti, dirigenti scolastici ed operatori sociali, in vista del raggiungimento delle finalità di cui alla lett. b;
d) per l' adozione di ogni altra forma di assistenza a favore degli emigrati e loro familiari, prevista dai vigenti regolamenti comunitari.
Le associazioni degli emigrati in possesso dei requisiti previsti dall' art. 9 della presente legge possono organizzare e gestire corsi di formazione professionale a favore di lavoratori che intendono emigrare o rimpatriati, sempre che a tal fine siano utilizzati i fondi posti a disposizione dalla CEE e destinati ad interventi per gli emigrati, in base a programmi da presentarsi all' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.
ARTICOLO 24
L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato, anche in concorso con altri enti ed amministrazioni pubbliche, ad assumere iniziative di turismo sociale a favore di collettività di emigrati italiani all' estero e loro familiari.
Le modalità per la realizzazione di dette iniziative e per la ripartizione degli oneri saranno disciplinate mediante accordi tra le amministrazioni e gli enti interessati.
ARTICOLO 25
Allo scopo di realizzare una maggiore diffusione della stampa siciliana tra gli emigrati, l' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad effettuare abbonamenti a quotidiani siciliani, su richiesta di associazioni di emigrati operanti all' estero, che siano in possesso dei requisiti di cui all' art. 9 della presente legge, e di istituti di patronato operanti allo estero, con un massimo di tre copie per ciascun organismo, scelto garantendo la pluralità dell' informazione.
ARTICOLO 26
L' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi, incontri, riunioni, dibattiti, conferenze, di propria iniziativa o in concorso con enti, istituti ed organizzazioni che istituzionalmente operano nel settore, anche al fine di svolgere azione di informazione e di aggiornamento degli operatori pubblici e privati dell' emigrazione.
L' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale promuove ed organizza ogni quattro anni una conferenza dell' emigrazione delle regioni meridionali ed insulari. I relativi aspetti finanziari saranno disciplinati mediante accordi tra le regioni interessate.
ARTICOLO 27
L' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato al versamento presso l' INPS, in favore dei lavoratori rientrati definitivamente in Sicilia dall' estero, che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana, di quote pari al 50 per cento dei contributi previdenziali relativi ai periodi non coperti da assicurazione obbligatoria, effettuati in Paesi esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, ai fini del raggiugimento dei minimi pensionistici o dei minimi richiesti per la prosecuzione volontaria.
Del pari, detti contributi potranno essere versati anche relativamente a periodi non coperti da assicurazioni obbligatorie, effettuati, in Paesi esteri convenzionati con l' Italia, in data antecedente alla estensione di tali assicurazioni obbligatorie.
A tal fine l' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l' INPS.
ARTICOLO 28
Fino a quando non saranno erogate analoghe provvidenze in campo nazionale, l' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad erogare, tramite i comuni, un contributo straordinario di lire 50 mila a titolo di compenso per le spese di viaggio e di permanenza ai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia per la partecipazione al rinnovo dell' Assemblea regionale siciliana, nonchè alle elezioni amministrative.
Il contributo spetta agli elettori che compiranno il viaggio tra il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni e l' ottavo giorno successivo.
Per ottenere il contributo è necessario esibire il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale e la certificazione attestante la condizione di emigrato allo estero per motivi di lavoro.
I comuni sono autorizzati ad anticipare agli aventi diritto somme occorrenti per l' erogazione del contributo prelevandole dai fondi propri o in gestione, comunque destinati alle spese elettorali.
ARTICOLO 29
L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale svolgerà almeno due volte all' anno una relazione alla competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana in ordine alla attuazione della presente legge ed all' andamento generale della spesa.
ARTICOLO 30
Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale e previo parere della Consulta regionale dell' emigrazione, sentita la Commissione legislativa lavoro della Assemblea regionale siciliana, sarà emanato il regolamento di attuazione della presente legge, che dovrà stabilire in particolare:
- le modalità per l' individuazione delle zone più direttamente interessate al flusso migratorio;
- le modalità per l' attività ed il funzionamento dei comitati per l' emigrazione;
- l' individuazione della documentazione di massima che dovrà comprovare ai fini della fruizione delle provvidenze la qualifica di emigrante;
- le modalità per l' avviamento e la permanenza in colonia dei figli degli emigrati;
- le modalità per l' assegnazione delle provvidenze creditizie.
Le disposizioni del regolamento provvisorio di attuazione emanato ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 60, avranno efficacia, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 31
L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla istituzione, nell' ambito degli organi e delle strutture previste per l' attuazione della presente legge, di una Commissione permanente sulla sicurezza sociale dei lavoratori emigrati siciliani.
Tale Commissione ha il compito di:
a) studiare, analizzare ed approfondire le tematiche inerenti alla sicurezza sociale dei lavoratori emigrati;
b) proporre ipotesi concrete per la soluzione dei problemi specifici discendenti dalla particolare materia;
c) esprimere pareri e formulare raccomandazioni in ordine alla promozione e allo sviluppo di una più incisiva politica in materia di sicurezza sociale dei lavoratori emigrati;
d) formulare proposte per incontri, conferenze, dibattiti e assemblee sui problemi della sicurezza sociale dei lavoratori emigrati.
La Commissione, che è presieduta dal direttore regionale dell' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, è composta da:
a) tre esperti in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sociale in regime internazionale, di cui almeno uno in rappresentanza dell' INPS;
b) un dirigente in servizio presso l' Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale che svolgerà anche le funzioni di segretario;
c) quattro esperti dei patronati rappresentati nella Consulta regionale dell' emigrazione.
ARTICOLO 32
L' Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, anche di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con gli istituti di previdenza e di assistenza a carattere nazionale, è autorizzato a promuovere ogni utile iniziativa per lo studio del fenomeno dell' immigrazione in Sicilia di lavoratori stranieri, con particolare riferimento alla sicurezza sociale, nel quadro di una più incisiva politica di cooperazione internazionale.
ARTICOLO 33
Per le finalità previste dagli articoli precedenti è autorizzata, a carico del bilancio della Regione siciliana per il triennio 1980- 82, la spesa complessiva di lire 10.950 milioni, così suddivisa:
TABELLA RISTRUTTURATA
accanto all'anno è riportata la cifra dello stanziamento relativo espresso in milioni di lire.
- art. 3, terzo comma 1980,25; 1981,50; 1982,50;
- art. 3, penultimo comma (concorso nelle spese per l' organizzazione di convegni, conferenze, ecc.) 1980,10; 1981,10; 1982,10;
- art. 4, per lo svolgimento dei compiti e per il funzionamento della Consulta regionale dell' emigrazione, nonchè per l' organizzazione e lo svolgimento della Conferenza regionale dell' emigrazione 1980,10; 1981,150; 1982,10;
- artt. 5 e 6 (Comitati per la emigrazione) 1980,100; 1981,400; 1982,400; (in milioni di lire) 1980 1981 1982
- art. 9 (Contributi enti ed associazioni) 1980,400; 1981,500; 1982,500; art. 10, lettere a) e b) (Contributi per trasporto masserizie e rimborso spese di viaggio) 1980,250; 1981,500; 1982,500;
- art. 10, ultimo comma (Anagrafe) 1980,50; 1981,50; 1982,50;
- art. 11 (Ricoveri) 1980,800; 1981,800; 1982,900;
- art. 12 (Colonie) 1980,10; 1981,100; 1982,100;
- art. 13 (borse di studio) 1980,35; 1981,45; 1982,45;
- art. 17 (Consorzio per credito di esercizio - Fondo di rotazione) 1980,50; 1981,100; 1982,100; 18 (Contributo sulle spese di gestione delle cooperative di emigrati) 1980,20; 1981,200; 1982,200;
- art. 19 (Contributi per acquisto attrezzi a favore delle cooperative di emigrati) 1980,20; 1981,200; 1982,200; - art. 21 (Concorso nel pagamento degli oneri sociali relativi alle cooperative di emigrati) 1980,5; 1981,20; 1982,20;
- art. 24 (Turismo sociale) 1980,100; 1981,100; 1982,100;
- art. 25 (Contributi per la diffusione della stampa siciliana all' estero) 1980,15; 1981,40; 1982,40;
- art. 26 (Convegni, conferenze. Spese per l' organizzazione della Conferenza dell' emigrazione delle Regioni meridionali ed insulari) 1980,150; 1981,90; 1982,90;
- art. 27 (Concorso per il riscatto dei periodi lavorativi all' estero non coperti da assicurazioni obbligatorie) 1980,5; 1981,10; 1982,10;
- art. 28 (Contributi elettorali) 1980,500; 1981,1.500; 1982,100;
- art. 32 (Studi sul fenomeno degli immigrati) 1980,35; 1981,50; 1982,20.
ARTICOLO 34
Per far fronte agli oneri derivanti dall' applicazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, è autorizzata, a carico del bilancio della Regione siciliana per l' esercizio finanziario 1980, la spesa di lire 3.400 milioni, così suddivisa:
- art. 11: lire 300 milioni;
- art. 12: lire 2.500 milioni;
- art. 13: lire 200 milioni;
- art. 26: lire 400 milioni.
Gli atti ed i provvedimenti emanati in attuazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, conservano la loro efficacia fino alla relativa scadenza.
L' Assessore per il lavoro e la previdenza sociale provvederà all' accreditamento ai sindaci delle somme occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, avuto esclusivo riguardo alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per le finalità degli articoli 14, 15 e 16 della presente legge è autorizzato, per l' anno finanziario in corso, il limite ventennale di impegno di lire 199 milioni, al cui onere si provvede con lo stanziamento del cap. 74601 del bilancio della Regione per l' anno 1980.
Salvo per quanto previsto dalla presete legge, sono abrogate le leggi regionali 3 giugno 1975, nn. 25 e 26; 16 agosto 1975, n. 60; 25 novembre 1975, n. 74; 18 marzo 1977, n. 13; 10 maggio 1978, n. 4; 4 dicembre 1978, n. 60; 28 maggio 1979, n. 122.
ARTICOLO 35
All' onere di lire 5.990 milioni derivante dall' applicazione della presente legge, con esclusione della spesa prevista al precedente art. 34, quarto comma, e ricadente nell' esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1980.
L' onere a carico degli esercizi 1981- 1982, previsto complessivamente in lire 8.758 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale per il triennio 1980- 82; quanto a lire 4.000 milioni nella funzione 03 - settore 03 - programma 02 - elemento di programma 01 e quanto a lire 4.758 milioni nella funzione 06 - settore 02 - programma 02 - elemento di programma 03.
ARTICOLO 36
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 giugno 1980.
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